Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte di Appello di Salerno ha c4 confermato la sentenza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Salerno, condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1032,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. così come riqualificato dal primo Giudice ed in continuazione con la sentenza de 26 marzo 2021 della Corte salernitana.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabili che il giudice ha dichiarato in assenza di riscontri per la configurabilità del
Il ricorso è inammissibile.
Invero esso, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle s emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone u valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Cort legittimità. La doglianza trascura che la Corte di appello ha steso motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali non manifestamente illogica; come tate, quindi, non censurabile.
La sentenza impugnata ha infatti ampiamente evidenziato, riportandosi per quanto non espressamente enunciato alla sentenza di primo grado ritenuta pienamente condivisibile, che le cessioni di sostanza stupefacente sono st provate mediante le conversazioni intercettate intercorse tra l’imputat COGNOMECOGNOME finalizzate ad incontri organizzativi dell’attività in concre reperimento della sostanza stupefacente e per la sua valutazione ai fini d spaccio (con linguaggio talvolta allusivo e talvolta esplicito), ove in una intercettazioni / ir COGNOME fa chiaro riferimento alla scarsa qualità dell stupefacente, nonché tramite la deposizione dell’agente di PG che ha svolto indagini. Da tali elementi, il giudice di merito ha inferito il ruolo svo ricorrente quale intermediario tra fornitori, sia pur non identificati, e il s COGNOME nella compravendita di un quantitativo non precisato di stupefacent del tipo hashish.
Con motivazione non manifestamente illogica è stato altresì dato att dell’assertività della versione alternativa proposta dall’imputato, secondo cu contenuto delle intercettazioni non emerge chiaramente l’oggetto dell compravendita ( se stupefacente e di che qualità), la difesa essendosi limitat demolire l’impianto motivazionale, omettendo qualsivoglia spiegazione doverosa delle predette conversazioni intervenute tra i protagonisti della vicenda.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente