Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13522 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il 29/07/1989
avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 5 marzo 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cassino del 18 aprile 2023 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, l’usura e il porto illegale di un coltello e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione e di 26.000 euro di multa, nonchØ di 800,00 euro di ammenda, ritenuta la continuazione tra gli stessi, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e applicata la diminuente per il rito.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe: A) detenuto e ceduto a diverse persone sostanza stupefacente del tipo marijuana il 9 novembre 2018 (capo a), del tipo hashish tra il marzo 2017 e il 12 ottobre 2018 (capi b, c, e, f) e del tipo cocaina dal 2018 al 17 gennaio 2022 (capi h, m); B) effettuato prestiti di natura usuraria ad un acquirente di cocaina dall’agosto al 22 novembre 2021 (capo i); C) portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm. in data 22 novembre 2021 (capo l).
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 32202/2024
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’Avv. NOME COGNOME articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 110, e 644 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 l. n. 110 del 1975, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi a), b), c), e) f), h) e m), del reato di usura di cui al capo i), e del reato di porto ingiustificato di strumento da taglio di cui al capo l).
Si deduce che le prove acquisite forniscono elementi assolutamente incerti, come tali inidonei a dare prova della responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per il reato di usura. Si segnala, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), che non vi Ł precisa prova specie in relazione alla volontà dell’imputato di mettere in vendita la sostanza stupefacente; si segnala, in particolare, che lo stesso era un assuntore di cocaina, che acquistava e consumava insieme con i soggetti escussi a sommarie informazioni. Si rimarca, in riferimento al reato di usura (capo i), che la prova della condotta dell’attuale ricorrente di aver preteso e riscosso la somma di 3.000,00 euro Ł incerta, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, e contrasta con la versione dei fatti resa dall’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.
Si deduce che la Corte ha erroneamente escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, in quanto ha omesso di considerare l’atteggiamento collaborativo dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto con riferimento ai reati concernenti gli stupefacenti.
Si deduce che la sentenza impugnata si Ł posta in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui Ł sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la detenzione e cessione di quantitativi di droga non particolarmente significativi (si cita Sez. U, n. 51063 del 2018).
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 131bis cod. pen., nonchØ vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo l).
Si deduce che non vi sono elementi da cui Ł inferibile la volontà di arrecare danno a terzi, e che, ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł irrilevante il generico richiamo a precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Del tutto prive di specificità, oltre che diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi a, b, c, e, f, h, m), nonchØ per il
reato di usura (capo i), deducendo che non vi Ł prova della volontà dell’imputato di cedere sostanza stupefacente, ma semmai di procedere al c.d. ‘consumo di gruppo’, e che non vi sono prove affidabili in ordine alla riscossione di 3.000,00 a titolo usurario, in quanto l’accertamento si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa.
2.1. La sentenza impugnata, innanzitutto, indica i fatti ritenuti accertati e le fonti di prova acquisite relativamente a ciascuna vicenda.
Con riferimento alle droghe c.d. leggere, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di detenzione a fini di cessione ad NOME COGNOME di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 36, 136, mentre era agli arresti domiciliari, il 9 novembre 2018 (capo a); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish a NOME COGNOME in circa venti occasioni tra il marzo 2017 e il 31 agosto 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capi b e c); 3) per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di 1,889 grammi, e per un prezzo di 15,00 euro, a NOME COGNOME il 12 ottobre 2018 (capo e); 4) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo hashish ad NOME COGNOME in circa dodici occasioni tra il marzo 2017 e il 4 marzo 2018, al prezzo di 25,00 euro per volta (capo f).
Con riguardo alle droghe c.d. pesanti, poi, la Corte d’appello ritiene accertata la colpevolezza dell’imputato: 1) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a NOME COGNOME con cadenza di tre o quattro consegne a settimana, dal 2018 e il 22 novembre 2022, per mezzo grammo o un grammo per volta, al prezzo, rispettivamente, di 50,00 e 100,00 euro per volta (capo h); 2) per il reato di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina a NOME COGNOME in due occasioni, entrambe il 23 dicembre 2021, a NOME COGNOME in due occasioni, il 24 e il 26 dicembre 2021, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME in cinque occasioni, il 31 dicembre 2021, il 7 gennaio 2022, il 12 gennaio 2022, il 16 gennaio 2022 e il 17 gennaio 2022 (capo m).
Ancora, la Corte d’appello ritiene che l’imputato sia colpevole del delitto di usura in danno di NOME COGNOME, perchØ a fronte di un credito per 1.000,00 euro per pregresse cessioni di cocaina, si faceva consegnare la somma di 3.000,00 euro dalla persona offesa, tra l’agosto ed il 22 novembre 2021, mentre era sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo i), nonchØ del porto, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm., con lama di 7 cm., nascosto nella tasca dei pantaloni, il 22 novembre 2021 (capo l).
A fondamento dell’affermazione di responsabilità, in particolare, la sentenza impugnata richiama: 1) per l’episodio di cessione di marijuana di cui al capo a), gli esiti della perquisizione e sequestro a casa dell’imputato (cfr. pagg. 4 e 5); 2) per gli episodi di cessione di hashish di cui ai capi b) e c), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonchØ le precise dichiarazioni di NOME COGNOME (cfr. pag. 5); 3) per l’episodio di cessione di hashish di cui al capo e), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonchØ le precise dichiarazioni di NOME COGNOME (cfr. pagg. 5-6); 4) per gli episodi di cessione di hashish di cui al capo f), gli esiti delle attività di osservazione, perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente effettuate dalla polizia giudiziaria, nonchØ le precise dichiarazioni di NOME COGNOME (cfr. pagg. 6-7); 5) per gli episodi di cessione di cocaina a NOME COGNOME, di usura in danno del medesimo e di porto ingiustificato di coltello di cui ai capi h), i) e l), le dichiarazioni di NOME COGNOME, sorella di NOME, gli accertamenti di polizia giudiziaria, le successive dichiarazioni di NOME COGNOME, la perquisizione ed il sequestro del coltello (cfr. pagg. 7-11); 6) per gli episodi di cessione di cocaina a NOME COGNOME, a NOME COGNOME, e a NOME COGNOME e a NOME COGNOME in cinque occasioni, di cui al capo m), gli accertamenti di polizia giudiziaria, le conversazioni
intercettate, i messaggi WhatsApp, il sequestro di cocaina nella disponibilità di cocaina nei pressi dell’abitazione dell’imputato, le dichiarazioni di NOME COGNOME di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (cfr. pagg. 11-17).
2.2. La Corte d’appello, inoltre, illustra le ragioni per le quali ritiene le prove acquisite attendibili ed univoche.
In particolare, con riguardo ai reati concernenti la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, la sentenza impugnata precisa che le dichiarazioni delle persone escusse sono estremamente precise e dettagliate, e trovano puntuale conferma negli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria, delle perquisizioni, dei sequestri, e delle conversazioni intercettate.
Aggiunge che le conversazioni intercettate, in alcuni casi, ad esempio quelle intercorse tra l’imputato e NOME COGNOME sono «chiare ed intellegibili», mentre in altri casi sono palesemente e volutamente criptiche perchØ ricorrono a terminologia convenzionale, come quando si parla di ‘mozzarelle’, oggetti del tutto estranei all’attività e al tipo di rapporti tra i colloquianti.
Segnala, ancora, che a casa dell’attuale ricorrente, in occasione della perquisizione del 9 novembre 2018, Ł stata rinvenuta un’agenda riportante nomi e cifre, indicative dello svolgimento di attività di spaccio di droga, anche perchØ non giustificata in alcun modo.
Evidenzia, quindi, che l’imputato, sia davanti al G.u.p., sia davanti alla Corte d’appello, rendendo spontanee dichiarazioni, ha ammesso la sua responsabilità in ordine a tutti i delitti contestatigli in materia di stupefacenti.
Con specifico riguardo al fatto di usura, avente ad oggetto la restituzione di una somma pari al triplo di quella anticipata tre mesi prima, ossia 3.000,00 euro a fronte di 1.000,00, la sentenza impugnata rappresenta, anzitutto, che le dichiarazioni di NOME COGNOME sono precise, logiche, coerenti, e prive di intenti calunniatori, come confermato anche dalla mancata costituzione del medesimo come parte civile.
Rimarca, poi, che tali dichiarazioni sono confermate: a) dalle dichiarazioni della sorella NOME (e del di lei compagno), la quale ha detto di aver consegnato al fratello la somma di 3.000,00 euro, in banconote del taglio di 100,00 euro proprio per fare fronte alle richiesta di denaro di COGNOME; b) dalle dichiarazioni dell’agente finanziario della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il quale si era occupato della pratica relativa al finanziamento richiesto da NOME COGNOME ed ha riferito di aver notato come questi si fosse sempre recato in agenzia accompagnata dall’imputato; c) dall’esito della perquisizione sulla persona dell’imputato il 22 novembre 2021, siccome lo stesso veniva trovato in possesso della somma di 500,00 euro suddivisa in cinque banconote da 100,00 euro ciascuna, nonchØ del contratto di finanziamento stipulato tra NOME COGNOME e la ‘Compass’ il 16 novembre 2021 per la somma di 3.000,00 euro, e di un elenco dei movimenti del conto corrente intestato a NOME COGNOME tra l’1 e il 16 novembre 2021; d) dai messaggi WhatsApp, dai quali risulta come i rapporti tra persona offesa e vittima, inizialmente amichevoli, si erano guastati per questioni economiche.
Osserva, quindi, che la versione dell’imputato, secondo cui NOME COGNOME si sarebbe inventato tutto per giustificare la richiesta del finanziamento davanti ai propri familiari, non Ł credibile anche perchØ l’attuale ricorrente non ha spiegato per quali ragioni abbia costantemente accompagnato la vittima presso l’agenzia finanziaria, abbia tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di NOME COGNOME presso la sede di tale agenzia anche davanti ai familiari di quest’ultimo, e sia stato trovato in possesso di 500,00 euro in contanti in banconote da 100,00 euro, ossia del taglio di quelle da poco consegnategli dalla sorella della persona offesa.
2.3. A fronte delle precise indicazioni della sentenza impugnata, le critiche esposte nei motivi di ricorso in ordine all’affermazione di responsabilità sono del tutto prive di specificità.
Le censure, infatti, non si confrontano in alcun modo con le indicazioni fornite dalla Corte d’appello, ma si limitano a mere enunciazioni del tutto parziali, e completamente sganciate da un
confronto con le molteplici fonti di prova richiamate dal Giudice di secondo grado, le quali, al piø, hanno il significato di una richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Del tutto prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, le quali contestano la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, deducendo che non Ł stato considerato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato.
La Corte d’appello, infatti, precisa che il buon comportamento dell’imputato Ł stato già valorizzato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e per ritenerle equivalenti rispetto alla recidiva, applicata in considerazione della pluralità dei suoi precedenti penali, anche specifici.
Prive di specificità, oltre che manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano il diniego della lieve entità del fatto, con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti, deducendo che i quantitativi di droga trattati non sono particolarmente significativi.
La Corte d’appello, infatti, ha sottolineato, a fondamento dell’esclusione della fattispecie della lieve entità, molteplici elementi, quali: a) la stabile dedizione all’attività di cessione di sostanze stupefacenti tra il 2017 ed il 2022; b) il commercio di piø tipologie di sostanze stupefacenti; c) lo svolgimento dell’attività di cessione in relazione a numerosi clienti; d) la disponibilità della vendita anche senza preventiva richiesta (cfr. le dichiarazioni di COGNOME, il quale ha detto di potersi rifornire di droga dall’imputato anche senza previo contatto, ma semplicemente recandosi a casa del medesimo); e) lo svolgimento dell’attività illecita anche nei periodi di sottoposizione agli arresti domiciliari o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; f) il numero delle cessioni effettuate, ad esempio pari al almeno 600 nei confronti del solo NOME COGNOME. ¨ senz’altro corretta l’affermazione secondo cui, in presenza degli elementi appena indicati, l’offensività della condotta non può essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta.
Prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. con riguardo al reato di porto ingiustificato di coltello, deducendo che non vi sono elementi indicativi della volontà di arrecare danni a persone, e che sono irrilevanti i precedenti penali.
La Corte d’appello, infatti, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. valorizzando in modo puntuale e congruo le dimensioni del coltello e le circostanze di tempo e di luogo della condotta, elementi in ordine ai quali nulla obietta il ricorso. In particolare, la sentenza impugnata ha segnalato che il coltello era un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm., e che l’arma Ł stata rinvenuta all’esito di una perquisizione effettuata subito dopo che l’imputato aveva profferito parole di minaccia di NOME COGNOME in quel momento vittima del reato di usura.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2025.
Il Presidente COGNOME NOME