Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa non Supera il Vaglio della Cassazione
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con il giudizio di merito. A volte, l’impugnazione si arena prima ancora di essere discussa, come nel caso di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere i criteri che portano a tale declaratoria, in particolare in materia di stupefacenti e particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Brindisi, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato ritenuto colpevole di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish) e condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di impugnazione.
I Motivi del Ricorso: Due Punti Chiave
La difesa ha contestato la sentenza d’appello su due fronti principali:
1. Vizio di motivazione sulla destinazione della droga: Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio, anziché all’uso personale.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, che avrebbe potuto escludere la sua punibilità.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha giudicati entrambi manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra sulla validità stessa dell’impugnazione, ritenendola priva dei requisiti minimi per poter essere accolta e discussa.
Le Motivazioni della Corte
L’ordinanza spiega in modo dettagliato le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, analizzando separatamente ciascun motivo di ricorso.
Valutazione sulla Destinazione della Sostanza
Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione ha ritenuto la valutazione della Corte d’Appello del tutto logica e priva di vizi giuridici. I giudici di merito avevano basato la loro convinzione su due elementi fattuali cruciali:
* Il dato ponderale: Dalla sostanza sequestrata era possibile ricavare oltre 200 dosi medie singole. Un quantitativo ritenuto oggettivamente eccessivo per un consumo meramente personale.
* Le condizioni reddituali: L’acquisto di una tale quantità di stupefacente è stato giudicato incompatibile con la situazione economica dell’imputato.
Secondo la Corte, questi elementi erano sufficienti a escludere in modo ragionevole la destinazione al solo uso personale, rendendo la doglianza del ricorrente infondata.
La Questione dell’Art. 131-bis e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La difesa si era limitata a criticare genericamente la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza però specificare quali elementi favorevoli all’imputato la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare o avrebbe valutato erroneamente. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e indicare con precisione le lacune o gli errori della decisione impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non vi sono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi generici o manifestamente infondati conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con ulteriori oneri economici per il condannato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, i motivi proposti sono considerati manifestamente infondati. Ciò accade se le censure sono generiche o se non riescono a evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione impugnata, come avvenuto nel caso di specie.
Quali elementi distinguono la detenzione per uso personale da quella per spaccio secondo i giudici in questo caso?
In questa ordinanza, i giudici hanno confermato che la destinazione allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi quali l’ingente dato ponderale della sostanza (sufficiente per oltre 200 dosi) e l’incompatibilità dell’acquisto con le condizioni reddituali dell’imputato.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FASANO il 01/04/1995
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 25 marzo 2024 la Corte d’appello di Lecce confermava la precedente sentenza del giorno 16 dicembre 2021 con cui il Tribunale il Brindisi aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso;
che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’invocato art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la destinazione al solo uso personale dello stupefacente di tipo hashish rinvenuto in possesso dello COGNOME dando rilievo al dato suo ponderale, da cui sono ricavabili oltre 200 dosi medie singole e dall’incompatibilità dell’acquisto a mero uso personale di questo con le condizioni reddituali del prevenuto;
che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla sussunzione dei fatti di causa nell’ambito della fattispecie di particolare tenuità avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte di appello;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che <da parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese . processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
il Presidente