Ricorso Inammissibile: Quando la Flagranza Rende Superflua la Prova Tecnica
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli tecnici e procedurali. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di spaccio di stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti dell’appello e sulla valutazione delle prove. La Corte ha stabilito che un ricorso inammissibile non può essere utilizzato per rimettere in discussione i fatti già accertati, soprattutto quando la colpevolezza emerge chiaramente dalle circostanze, come l’arresto in flagranza.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur nella sua forma lieve (prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990). L’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge nell’acquisizione della relazione tecnica sulla droga sequestrata.
2. Un vizio di motivazione riguardo alla stessa relazione tecnica.
3. L’assenza di prove sufficienti a dimostrare che la sostanza fosse destinata allo spaccio, alla luce delle sue dichiarazioni e della situazione di fatto (denaro e quantità di droga).
L’obiettivo della difesa era invalidare la prova tecnica o, in alternativa, dimostrare che la quantità minima di principio attivo escludesse l’intento di spaccio.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha respinto l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di ragioni procedurali e sostanziali che meritano un’analisi approfondita.
Contraddittorietà e Novità dei Motivi
I primi due motivi sono stati giudicati contraddittori. L’imputato, infatti, aveva inizialmente richiesto in appello l’acquisizione della relazione tecnica che attestava una quantità di principio attivo inferiore alla soglia. Successivamente, in Cassazione, ne ha contestato l’utilizzabilità. Questo comportamento è stato ritenuto illogico e processualmente scorretto.
Il terzo motivo, relativo alla presunta assenza di prova dello spaccio, è stato considerato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione. La legge, infatti, vieta di introdurre nuove questioni in sede di legittimità che non siano state precedentemente discusse nei gradi di merito. Inoltre, tale motivo mirava a una “rilettura alternativa delle fonti probatorie”, ovvero a un nuovo esame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della flagranza di reato. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e coerente, non contestabile in questa sede. I giudici di merito avevano accertato che l’imputato era stato arrestato in flagranza, mentre assisteva alla consegna di denaro dall’acquirente e cedeva in cambio lo stupefacente.
Questa circostanza è stata ritenuta decisiva. Secondo la Suprema Corte, essere colti sul fatto durante uno scambio droga-denaro costituisce una prova così forte dell’attività di spaccio da rendere “non dirimente” (cioè non decisivo) il risultato della relazione tecnica. In altre parole, anche se la quantità di principio attivo era inferiore al valore soglia, l’atto stesso della vendita provava in modo inequivocabile il reato. La prova della cessione ha prevalso sulla questione puramente quantitativa.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la conferma definitiva della condanna per l’imputato. Oltre a ciò, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista per i casi in cui il ricorso viene respinto per inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporlo.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. I motivi devono essere strettamente giuridici e non possono basarsi su argomentazioni contraddittorie o su questioni non sollevate in precedenza. Soprattutto, insegna che in presenza di prove schiaccianti come l’arresto in flagranza durante una cessione, argomentazioni tecniche su aspetti secondari, come la quantità esatta di principio attivo, perdono di rilevanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano in parte contraddittori, in parte proposti per la prima volta in Cassazione e, in generale, miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Perché la quantità di principio attivo sotto soglia non ha cambiato l’esito del processo?
Perché l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato, ovvero mentre cedeva la sostanza in cambio di denaro. Secondo la Corte, questo fatto costituisce una prova così evidente del reato di spaccio da rendere secondaria e non decisiva la questione della quantità esatta di principio attivo.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato il 25/12/1975
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia violazione di legge e di motivazione sull’acquisizione della relazione tecnica sulla qualità e quantità dello stupefac (motivi 1 e 2) e sull’assenza di prova che la sostanza fosse destinata allo spaccio alla luce d dichiarazioni dell’imputato e della situazione di fatto accertata dagli operanti con riferime denaro e stupefacente (motivo 3).
2.11 ricorso è inammissibile.
Il terzo motivo non è stato proposto con l’appello, se non in relazione alla parte rela alla quantità di stupefacente sotto soglia (vedi infra), cosicchè non è proponibile per la prima volta in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e comunque inammissibili anche perché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie.
I primi due motivi sono innanzitutto contraddittori, in quanto da un lato il ricorrente chiesto alla Corte di appello, con l’impugnazione, di acquisire la relazione tecnica che dava che lo stupefacente sequestrato avesse un quantitativo pari a 0,388 g dunque sotto-soglia, dall’altro ha censurato che lo abbia fatto chiedendo di dichiarane l’inutilizzabilità.
A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata, con argomenti logici e coerenti non sindacabili in questa sede, ha dato atto dell’arresto in flagranza del ricorrente, per avere ass alla consegna del denaro dall’acquirente e l’imputato nell’atto di cedergli lo stupefacente t da rendere non dirimente il risultato della relazione tecnica che il quantitativo di principio fosse inferiore al valore soglia
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.