Ricorso Inammissibile: Quando le Prove Rendono l’Appello Inconsistente
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un appello possa essere dichiarato ricorso inammissibile quando i motivi addotti sono palesemente infondati di fronte a un quadro probatorio solido e inequivocabile. Il caso riguarda un individuo condannato per spaccio di stupefacenti che ha tentato di contestare la sentenza, ma si è scontrato con la ferma decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per plurime violazioni dell’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che disciplina i casi di spaccio di lieve entità. La vicenda processuale ha avuto origine da un arresto in flagranza di reato: l’uomo era stato colto proprio nell’atto di cedere sostanza stupefacente.
A seguito dell’arresto, le forze dell’ordine avevano effettuato due perquisizioni:
1. Perquisizione personale: con esito positivo, confermando il possesso di stupefacenti.
2. Perquisizione domiciliare: con esito negativo.
Tuttavia, l’elemento probatorio decisivo è emerso dall’analisi dei telefoni cellulari sequestrati all’imputato. Attraverso lo studio delle conversazioni e dei contatti, gli investigatori sono riusciti a risalire ad altri acquirenti, i quali hanno successivamente confermato il ruolo di spacciatore dell’uomo, consolidando in modo significativo l’accusa a suo carico.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Con un unico motivo di ricorso, la difesa dell’imputato aveva eccepito l’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, sostenendo che la sua innocenza fosse evidente. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha liquidato il motivo come ‘inconsistente’.
I giudici hanno sottolineato come il quadro probatorio fosse tutt’altro che incerto. La combinazione dell’arresto in flagranza, dell’esito della perquisizione personale e, soprattutto, delle conferme giunte dagli acquirenti identificati grazie ai dati del cellulare, costituiva un insieme di prove schiaccianti che rendeva la decisione dei giudici di merito ‘immune da censure’. Di fronte a tale evidenza, la pretesa di un proscioglimento immediato è apparsa manifestamente infondata, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla logica e sulla coerenza del quadro probatorio. Non si trattava di indizi vaghi, ma di prove concrete e convergenti che dimostravano l’attività di spaccio. L’arresto in flagranza è, per sua natura, una delle prove più forti in un procedimento penale. L’analisi dei dispositivi tecnologici, come i telefoni cellulari, è diventata uno strumento investigativo fondamentale, capace di svelare una rete di contatti e di fornire conferme dirette dell’attività illecita. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fosse alcuno spazio per dubitare della correttezza della condanna inflitta e, di conseguenza, che il ricorso fosse privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria consegue non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione non possono trasformarsi in un abuso del processo. Quando un ricorso è palesemente infondato e proposto contro l’evidenza dei fatti, la sanzione dell’inammissibilità e le relative conseguenze economiche servono a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e inconsistente. Le prove a carico dell’imputato, tra cui l’arresto in flagranza di reato e le testimonianze degli acquirenti, erano così schiaccianti da rendere la richiesta di proscioglimento priva di qualsiasi fondamento.
Quali prove sono state considerate decisive dalla Corte?
Le prove decisive sono state: l’arresto dell’imputato mentre cedeva sostanze stupefacenti (flagranza di reato), l’esito positivo della perquisizione personale e, in modo particolare, le conferme ottenute da altri acquirenti, i quali sono stati identificati grazie all’analisi dei telefoni cellulari del condannato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENE2IA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALENUMERO_DOCUMENTO) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per plurime violazioni dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato eccepisce l’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo è inconsistente: l’imputato era stato arrestato in flagranza di cessione stupefacente, la perquisizione personale aveva dato esito positivo, la perquisizione domiciliare aveva dato esito negativo, ma dall’analisi dei cellulari gli operanti erano risaliti agli altri a che avevano confermato il ruolo di spacciatore del prevenuto;
Rilevato che la decisione è immune da censure;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dellinammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente