Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a METLAOUI( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Venezia lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di leg della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per la cessi stupefacente, posto che la cessione dello stupefacente non si è perfezionata, non e perfezionato l’accordo e non essendovi stato alcun passaggio di danaro e di stupef con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla utilizzabi dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che si trovava sul posto all’interno della propr ha osservato la dinamica dei fatti, deducendo altresì l’inattendibilità intrinseca ed est dichiarazioni del suddetto teste; con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legg alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e lamenta l’omesso riconoscimen circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure dedu in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attra disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificab di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che dall’at osservazione svolta dagli operatori di polizia che sorvegliavano la zona e che hanno avut percezione dei fatti emerge che l’imputato sopraggiungeva a bordo di una bicicl parcheggiava, prelevava un pacchetto dal cestino portaoggetti della bici, entrava nell di una panda, portando con sé in auto ciò che aveva preso dal cestino. .11 sovrintendete ha dichiarato di aver visto che l’imputato ha consegnato qualcosa alla conducente dell’ COGNOME NOME NOME quale, alla vista degli operanti, gettava dal finestrino un pacchetto poi recuperato contenente un grammo di cocaina. Peraltro, dall’analisi del contenuto del della COGNOME si riscontrava una chiamata effettuata all’imputato. Il giudice ha quin che le dichiarazioni rese dalla COGNOME, che ha ammesso di essere assuntrice di stupefacente e di aver acquistato cocaina dall’imputato odierno ricorrente, forniscono ulteriore conferma di quanto constatato dagli agenti in ordine al completo perfezionar scambio dello stupefacente.
Altrettanto manifestamente infondata è la doglianza con cui il ricorrente COGNOME lamenta l’inutilizzabilità della dichiarazione resa dalla teste COGNOME, in quanto, come es espungendo dallo spettro valutativo le risultanze indicate come inutilizzabili dal ricorr
cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è enucleabile un complesso indiziar consistente spessore dimostrativo, in quanto basato su una ricostruzione dei fatti circostanziata, fondata sulle dichiarazioni rese dagli operanti di polizia. Si osserva doglianza relativa all’attendibilità della suddetta teste non è stata dedotta con i motiv Dalla sintesi dei motivi di appello emerge che il gravame concerneva l’affermazione della responsabilità, la disapplicazione della contestata recidiva, la mancata concessi attenuanti generiche, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edit doglianza è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giu richiamato i numerosi precedenti penali di cui ha aggravato l’imputato, non solo d specifica, rilevando inoltre che il NOME ha ottenuto l’affidamento in pr altro titolo e che durante l’esecuzione della misura aveva commesso il reato in conte così dimostrando una pervicacia nella condotta criminale ed una mancanza di revisione c elemento che costituisce conferma della maggiore pericolosità e che impedisce il riconosci delle circostanze attenuanti generiche, in assenza, peraltro, di ulteriori elemen valutabili.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della caus punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazio sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar co ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l’istituto 131 bis cod. pen. in ragione della commissione del fatto durante il godimento di una alternativa alla detenzione concessa proprio per favorire il reinserimento sociale dell’
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente