Ricorso inammissibile per spaccio: quando le prove sono schiaccianti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte, senza attaccare con argomenti nuovi e pertinenti la logicità della sentenza impugnata. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la cui difesa è stata ritenuta palesemente infondata di fronte a un quadro probatorio inequivocabile.
I Fatti: Il ritrovamento di droga e materiale per il confezionamento
La vicenda trae origine da un controllo effettuato presso l’abitazione di un uomo che si trovava già in regime di arresti domiciliari per un’altra causa. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, nascosti nella tasca della sua tuta, diversi involucri contenenti eroina. Nello specifico, si trattava di tre contenitori di plastica a forma di uovo e altri due pezzi avvolti in cellophane, per un peso complessivo di 77 grammi.
L’indagine ha rivelato che da tale quantitativo si sarebbero potute ricavare ben 24 dosi. Ma gli elementi a carico dell’imputato non finivano qui. In una cassettiera della sua abitazione sono stati trovati ulteriori oggetti, tutti altamente indicativi di un’attività di spaccio: un portafoglio con 180 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e otto bustine di plastica vuote con chiusura a pressione, tipicamente usate per il confezionamento delle dosi.
La Decisione della Corte: le ragioni di un Ricorso Inammissibile
Di fronte a questo scenario, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano concluso per la colpevolezza dell’imputato, ritenendo che la totalità degli elementi raccolti dimostrasse senza ombra di dubbio che la droga fosse destinata alla vendita e non a un uso personale. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del reato.
La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione fosse ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte di merito. La difesa, in sostanza, non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si è limitata a ripetere argomenti già sconfessati in appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il proprio ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘immune da profili di illogicità manifesta’, basando la condanna su una valutazione congiunta e coerente di tutti gli indizi.
Il rinvenimento non solo della sostanza, ma anche del bilancino, delle bustine e del denaro contante, ha costituito un quadro probatorio così solido da rendere evidente la finalità di spaccio. La Cassazione ha quindi confermato che, in presenza di una motivazione logica e ben argomentata da parte del giudice di merito, non è possibile mettere in discussione la valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente, non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, ovvero quando si propone un ricorso palesemente infondato. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati in punto di diritto, evitando di intasare la giustizia con impugnazioni dilatorie o prive di reale fondamento giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di motivi già esaminati e respinti nei gradi di merito, senza addurre nuove e pertinenti critiche giuridiche alla sentenza impugnata, oppure quando le censure sono manifestamente infondate.
Quali elementi oggettivi provano la destinazione allo spaccio di sostanze stupefacenti?
Secondo la sentenza, la destinazione allo spaccio è provata dalla valutazione complessiva di più elementi, quali la quantità della sostanza (in questo caso, 77 grammi di eroina per 24 dosi), il ritrovamento di un bilancino di precisione, di bustine vuote per il confezionamento e di denaro contante in banconote di piccolo taglio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è tenuto a pagare le spese del procedimento e a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro, per aver promosso un’impugnazione priva dei necessari requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OSTUNI il 12/08/1985
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che contesta la sussistenza de reato – è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la qual motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi non censurabile in sede legittimità – ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all’imputato era certamente destinat alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta degli elementi puntualmente indicati a p. 4 della sentenza impugnata, ossia il rinvenimento, nella tasca della tuta indossa dall’imputato, che in quel momento si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, tre contenitori di plastica, del tipo degli “ovetti kinder”, al cui interno erano custoditi frammenti di eroina, nonché di altri due pezzi di eroina, avvolti in cellophane, per complessivi 77 gr., cui erano ricavabili 24 dosi, nonché, in una cassettiera dell’abitazione, di un portafoglio 180 euro in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e otto bustine di plast vuote con chiusura a pressione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.