Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti e la Genericità dei Motivi Bloccano l’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito ancora una volta i limiti dell’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione sottolinea come la genericità delle argomentazioni e la presenza di precedenti penali specifici possano essere determinanti non solo per la conferma della condanna, ma anche per escludere l’applicazione di istituti di favore come la particolare tenuità del fatto. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo, già agli arresti domiciliari, trovato in possesso di una quantità di sostanza stupefacente tale da poter confezionare 770 dosi. L’imputato, privo di capacità reddituali dimostrabili, aveva inoltre a suo carico tre precedenti specifici per reati legati al traffico di droga. La Corte d’Appello lo aveva condannato, ritenendo provata la finalità di spaccio e negando il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della sentenza.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, bollandolo come inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili a una solida e coerente motivazione della Corte d’Appello, che il ricorrente non è riuscito a scalfire.
La Genericità dei Motivi
Il primo punto su cui si è soffermata la Corte è la natura del ricorso. I motivi presentati erano meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte nel giudizio precedente. In pratica, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità nuove o specifiche, ma si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di Cassazione.
La Prova della Finalità di Cessione
La Cassazione ha confermato la logicità del ragionamento della Corte d’Appello riguardo alla prova dell’intenzione di spacciare. Gli elementi a carico erano schiaccianti: il dato ponderale della sostanza (770 dosi), le modalità di occultamento, la condizione personale dell’imputato (detenuto ai domiciliari e senza reddito) e, soprattutto, i suoi tre precedenti specifici. Questo quadro indiziario è stato ritenuto idoneo a dimostrare che la droga non era destinata all’uso personale, ma a soddisfare una vasta clientela, inserendosi in un consolidato circuito di traffico.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro punto cruciale del ricorso riguardava il mancato riconoscimento dell’art. 131 bis del codice penale. Anche su questo fronte, la Cassazione ha ritenuto la decisione dei giudici di merito immune da vizi.
L’Abitualità della Condotta come Ostacolo
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata se la condotta non è occasionale. Nel caso di specie, i tre precedenti penali specifici sono stati considerati un indicatore inequivocabile dell’abitualità del comportamento criminale dell’imputato. Questa non occasionalità, unita alle modalità stesse del fatto, ha costituito un ostacolo insormontabile al riconoscimento del beneficio, rendendo la motivazione della Corte d’Appello del tutto congrua e corretta.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sulla manifesta infondatezza e genericità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni della difesa non fossero in grado di attaccare la coerenza logica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una risposta esauriente a tutte le doglianze, valorizzando un complesso di elementi (quantità della droga, status dell’imputato, precedenti) che, letti congiuntamente, non lasciavano spazio a interpretazioni alternative sulla finalità di spaccio e sull’abitualità della condotta.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, deve sollevare vizi di legittimità specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate. Inoltre, la pronuncia conferma come i precedenti penali specifici abbiano un peso determinante non solo come prova della professionalità nel reato, ma anche come elemento ostativo all’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto, delineando un quadro di maggiore rigore per chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano generici e si limitavano a ripetere censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza precedente, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per provare l’intenzione di spaccio?
Gli elementi decisivi sono stati il grande quantitativo di sostanza stupefacente (sufficiente per 770 dosi), le modalità di occultamento, la condizione dell’imputato (agli arresti domiciliari e privo di reddito) e i suoi tre precedenti penali specifici per reati di droga.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”?
Non è stata applicata perché la condotta dell’imputato non è stata considerata occasionale. I suoi tre precedenti specifici sono stati interpretati come prova di un’abitualità nel commettere il reato, una condizione che per legge impedisce il riconoscimento di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 27/06/1988
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME Alex, con i qua contesta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
considerato, infatti, che al motivo con il quale si deduce la mancanza di prova della finalità di cessione è stata offerta congrua risposta, valorizzando il dato ponderale del sostanza, risultata utile al confezionamento di 770 dosi, alle modalità di occultamento e all condizione del COGNOME, detenuto agli arresti domiciliari, privo di capacità reddituali e non grado di acquistare un quantitativo così altro di sostanza, idoneo a soddisfare le esigenze di una vasta clientela, specie tenuto conto deli tre precedenti specifici, dimostrati dell’inserimento nel circuito del traffico di stupefacenti;
rilevato che anche il mancato riconoscimento dell’art. 131- bis cod. pen. è sorretto da congrua motivazione, che attribuisce rilievo sia alle modalità e circostanze del fatto sia alla n occasionalità dello stesso, deponendo i tre precedenti specifici per l’abitualità della condott ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024