Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La vicenda analizzata riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per detenzione di stupefacenti, dove la Corte ha sottolineato come la valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato spetti esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Occultamento di Sostanze Stupefacenti
Il caso ha origine da un controllo durante il quale un uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente 44 grammi di cocaina. La sostanza era stata abilmente occultata all’interno della sua biancheria intima e sigillata con nastro adesivo nero, una modalità che suggeriva una chiara volontà di nascondere il possesso illecito.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la propria decisione su una serie di elementi concreti: la quantità e la tipologia della sostanza, il luogo del ritrovamento e, soprattutto, le modalità utilizzate per l’occultamento. Questi fattori, nel loro insieme, sono stati ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Di fronte al ricorso presentato dall’imputato, la Suprema Corte ha adottato una posizione netta, dichiarandolo ricorso inammissibile. La difesa, con ogni probabilità, contestava la ricostruzione dei fatti o la valutazione della gravità del reato operata dai giudici di merito. Tuttavia, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado.
Il controllo di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando una decisione è basata su una valutazione ponderata e ben argomentata degli elementi di fatto, come in questo caso, essa diventa ‘insindacabile in cassazione’.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha spiegato che i giudici d’appello avevano adeguatamente argomentato la loro decisione. Essi avevano considerato non solo gli elementi oggettivi (quantità di droga, occultamento), ma anche quelli soggettivi. La pena era stata determinata in base ai parametri dell’art. 133 del codice penale, tenendo conto della gravità del fatto e della ‘negativa personalità’ dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.
Questa valutazione complessiva, essendo frutto di un’analisi di merito logica e coerente, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione. Di conseguenza, il ricorso, non presentando valide censure di legittimità, è stato rigettato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Questa ordinanza rappresenta un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive già respinte nei gradi di merito. Per avere successo, è necessario individuare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, elementi che in questo caso erano del tutto assenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione dei fatti e del merito (gravità del reato, personalità dell’imputato, precedenti penali) compiuta dal giudice d’appello. Tale valutazione, se motivata in modo logico e coerente, non è riesaminabile dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto.
Quali fattori sono stati considerati per determinare la pena dell’imputato?
La pena è stata determinata secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale, valutando la gravità del fatto (quantità e tipo di sostanza, modalità di occultamento) e la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 30/06/1970
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 123)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione,
manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed
immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per l’illecita detenzione e trasporto della sostanza
stupefacente è stata desunta sulla scorta del rinvenimento nella persona del prevenuto, celato all’interno delle mutande, di due involucri di cellophane sigillat con nastro adesivo nero, contenenti ognuno 22 grammi di cocaina; i giudici hanno adeguatamente argomentato sulle modalità della condotta, considerando il quantitativo, la tipologia della sostanza, il luogo del ritrovamento e i mezzi utiliz ai fini dell’occultamento, valorizzandoli adeguatamente in punto di responsabilità. Anche la pena è stata determinata secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., valutando la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto, gravato da plurimi precedenti penali, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
NOME