Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta a un riesame del merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che, di fatto, tentano di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. In questo caso, il tema centrale è il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per spaccio di lieve entità. La decisione sottolinea i limiti del sindacato di legittimità e riafferma la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di benefici come la sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche, se la sua decisione è logicamente motivata.
I fatti del caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per un reato legato allo spaccio di sostanze stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali: la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva valutato correttamente questi elementi, limitandosi a una decisione non supportata da argomentazioni sufficienti.
La decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nel fatto che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette e logiche dal giudice d’appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o l’apprezzamento delle prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la valutazione sulla concessione della pena sospesa e delle attenuanti generiche rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretta da una motivazione esauriente e logica. 
Il giudice d’appello aveva correttamente considerato le concrete modalità del fatto – un “classico episodio di spaccio” – e, soprattutto, l’assenza di elementi positivi sulla personalità dell’imputato. Anzi, la presenza di precedenti condanne per un reato analogo ha costituito un elemento decisivo. Questo fattore, unito alla mancanza di segnali di una rielaborazione critica del proprio comportamento illecito, ha portato il giudice a formulare un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta dell’imputato, ritenendo probabile la commissione di nuovi reati. Di conseguenza, il diniego dei benefici richiesti è stato considerato pienamente giustificato.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio. Quando i motivi di ricorso si limitano a criticare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, senza individuare vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile. La decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Suprema Corte con motivi non consentiti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già respinte dal giudice d’appello con motivazioni logiche e corrette. Il ricorso mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Su quale base il giudice ha negato la sospensione condizionale della pena?
Il diniego si è basato su una valutazione negativa della personalità dell’imputato, supportata dalla presenza di precedenti condanne per reati simili. Ciò ha portato a ritenere probabile che l’imputato avrebbe commesso altri reati in futuro.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6080  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sente condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice appello: i motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello mancata applicazione del beneficio della pena sospesa e diniego di applicazion delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento d giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino s come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logi motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto – riconducibile ad classico episodio di spaccio – rispetto al quale non sono acquisiti elementi per positiva valutazione della personalità dell’imputato o elementi (anche successi quali il comportamento processuale) suscettibili di valutazione come condotte d rielaborazione critica dell’illecito e, quindi, circostanze positivamente apprezz per ritenere che l’imputato si asterrà, in futuro, dal commettere ulterior avendo già riportato condanne per un reato analogo a quello per cui si procede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presidfilte