Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16702/2024) offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di stupefacenti. Il caso in esame dimostra come la genericità dei motivi e la tentata rivalutazione dei fatti portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici di legittimità.
I Fatti del Processo: Detenzione di Stupefacenti in Concorso
Tre persone venivano condannate in primo grado e in appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/90. La condanna si basava su un solido quadro probatorio emerso durante un controllo presso l’abitazione in cui i tre coabitavano.
All’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine avevano rinvenuto:
– Sostanza stupefacente già suddivisa in dosi.
– Strumenti per il confezionamento.
– Una somma di denaro contante di 3.500,00 euro.
A questi elementi si aggiungevano ulteriori circostanze, come il possesso delle chiavi dell’abitazione da parte di uno degli imputati, un accertato andirivieni di tossicodipendenti e l’atteggiamento sospetto di tutti i coimputati. La situazione era stata ulteriormente aggravata dall’arrivo di una degli imputati che, in stato di agitazione, aveva tentato di allontanare gli agenti e di sottrarre al sequestro un fascio di banconote. Per tale comportamento, la stessa veniva condannata anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Il Ricorso alla Suprema Corte e il suo Esito
Contro la sentenza della Corte di Appello, che aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione. I motivi addotti erano comuni a tutti e si concentravano su presunti vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, contestando sia la destinazione della droga allo spaccio sia l’attribuibilità del fatto a ciascuno di loro.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, dichiarandoli inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come il caso si basasse su una “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito (primo grado e appello) che erano giunte alla medesima conclusione sulla base di una valutazione convergente delle prove. In tali casi, la motivazione della sentenza d’appello si integra con quella di primo grado, creando un quadro argomentativo solido e difficilmente scalfibile in sede di legittimità.
I ricorsi presentati, secondo la Corte, non individuavano specifiche violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, ma si limitavano a proporre una lettura alternativa dei fatti. Questo tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito è un’operazione preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo: la contestazione relativa alla destinazione della sostanza allo spaccio non era mai stata sollevata nei motivi di appello. Proporre una censura per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo nuovo, come tale inammissibile. La difesa si era limitata a sostenere genericamente l’insufficienza del quadro probatorio senza specificare le ragioni della presunta estraneità di ciascun imputato, a fronte di un’accusa ben consolidata.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali. In aggiunta, applicando i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, la Cassazione ha condannato ciascuno al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che avessero proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. I motivi devono essere specifici, pertinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge (violazione di legge o vizi di motivazione) e non possono introdurre questioni non devolute al giudice d’appello. Un ricorso generico e fattuale è destinato a un esito di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: era generico, in quanto non contestava specifici errori di diritto ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti (preclusa in Cassazione), e introduceva per la prima volta una censura (la contestazione della destinazione allo spaccio) che non era stata sollevata nel precedente grado di appello.
Cosa significa che il caso si basava su una “doppia conforme”?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte di Appello avevano raggiunto la stessa conclusione, emettendo due sentenze di condanna conformi. Questo rafforza la motivazione della decisione, poiché si basa su una valutazione convergente delle prove da parte di due diversi giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, la Corte può condannarli al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata (in questa sentenza, 3.000 euro per ciascuno).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Casarano; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Tricase; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Casarano; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 marzo 2023, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2018 del tribunale di Lecce, di condanna, in ordine all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90, di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Condannava inoltre NOME in relazione al reato ex art. 337 cod. pen.
Avverso tale sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dai predetti coimputati, deducendo con motivo comune i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione circa la destinazione allo spaccio della droga e circa la prova della attribuibilità del fatto.
Ritenuti inammissibili i ricorsi, i ricorrenti devono essere condannati pagamento delle spese processuali, e deve altresì tenersi conto della senten 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale per cui rilevato che, ne fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propost ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonc quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2024
Il Consi liere estensore g7
Il Presidente