Ricorso Inammissibile: Quando le Prove Indiziarie Bastano per la Condanna per Spaccio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di prove nel processo penale e dei limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come, per una condanna per cessione di droga, non sia indispensabile il sequestro della sostanza, qualora siano presenti altre prove gravi, precise e concordanti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per aver ceduto cocaina a un acquirente. Le prove a suo carico erano molteplici: le dichiarazioni dello stesso acquirente, i messaggi WhatsApp scambiati tra i due per concordare l’acquisto e fissare l’appuntamento per la consegna, e l’attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria. Gli agenti, presenti sul luogo concordato, avevano notato la presenza dell’acquirente in attesa e, al momento dell’arrivo dell’imputato, gli avevano intimato l’alt.
Per tutta risposta, l’uomo si era dato a una repentina e lunga fuga in auto, caratterizzata da una guida pericolosa e ad alta velocità, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Questa condotta ha portato a una seconda condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove sulla cessione della droga e l’inquadramento giuridico della sua fuga.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive. Il motivo è prettamente procedurale ma di fondamentale importanza: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
L’imputato, secondo la Corte, ha tentato di ‘parcellizzare’ e rimettere in discussione il significato del compendio probatorio, proponendo una diversa lettura degli elementi già ampiamente valutati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di doglianze, che attengono al merito della vicenda, sono precluse in sede di legittimità, portando inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza chiariscono due punti di diritto cruciali.
Spaccio di Stupefacenti anche Senza Sequestro
La Corte ha confermato la correttezza della sentenza d’appello nel ritenere non necessario il sequestro della sostanza stupefacente per affermare la responsabilità penale per spaccio. La condanna si basava su un quadro probatorio solido e convergente: le dichiarazioni, i messaggi che utilizzavano un linguaggio convenzionale tipico di queste transazioni, e l’osservazione diretta della polizia. Questi elementi, considerati nel loro insieme, erano sufficienti a dimostrare la condotta illecita al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo principio, già consolidato in giurisprudenza, rafforza l’idea che la prova di un reato può essere raggiunta anche per via indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
La Fuga come Resistenza a Pubblico Ufficiale
Anche la qualificazione della fuga come reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è stata ritenuta corretta. La Corte ha precisato che la condotta dell’imputato non si è limitata a una semplice sottrazione al controllo. Darsi alla fuga in auto, con una guida pericolosa per la velocità sostenuta, per sfuggire alle forze dell’ordine che avevano attivato i dispositivi luminosi e sonori, integra pienamente la fattispecie penale. Tale comportamento non è una mera disobbedienza, ma un’opposizione attiva che ostacola l’operato degli agenti e mette a rischio la sicurezza pubblica.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la natura del giudizio di cassazione, che non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di superare questo limite. In secondo luogo, consolida un principio chiave in materia di reati di droga: la prova della cessione può essere validamente raggiunta attraverso un solido quadro indiziario, anche in assenza della prova materiale (il sequestro). Infine, chiarisce che la fuga deliberata e pericolosa per sottrarsi a un controllo di polizia non è un atto impunito, ma integra il grave reato di resistenza a pubblico ufficiale.
È possibile essere condannati per spaccio se la polizia non trova e sequestra la droga?
Sì. La Corte ha confermato che una condanna per spaccio può basarsi su altre prove gravi, precise e concordanti, come le dichiarazioni dell’acquirente, i messaggi che organizzano la vendita e l’osservazione diretta da parte della polizia, anche senza il sequestro materiale della sostanza.
Quando un ricorso alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di contestare errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione della sentenza, tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di esame è riservato ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La fuga in auto dalle forze dell’ordine è sempre considerata resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, sì, se la fuga avviene con modalità pericolose. Scappare in auto ad alta velocità per sfuggire a un controllo di polizia, con dispositivi luminosi e sonori attivati, non è una semplice disobbedienza, ma è un’azione che ostacola attivamente l’operato degli agenti e integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3237 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/08/1991
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
n. 178 Celentano
NRG 27432/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che il primo motivo (relativo alla responsabilità per la cessione di cocaina) declina preclusi argomenti di merito sulla consistenza e sul significato del compendio probatorio, e comunque volti a parcellizzare le gravi, plurime, precise e concordanti emergenze utilizzate dalla Corte di appello per dimostrare la condotta illecita (vi erano infatti le dichiarazioni dell’acquirente; messaggi whatsapp intercorsi tra i due sull’acquisto e sull’appuntamento dato per la consegna, secondo un linguaggio convenzionale già adottato in pregresse cessioni; quanto osservato e accertato dalla p.g. presente sul luogo dell’appuntamento convenuto, in particolare la presenza dell’acquirente in attesa dell’imputato e la repentina e lunga fuga dell’imputato all’alt intimato dalle forze dell’ordine), avendo correttamente rilevato la sentenza impugnata la non necessità del sequestro della sostanza in questione per la condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (tra tante, Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710); che il primo motivo reitera inoltre un profilo di censura (la detenzione ad uso personale dell’hashish sequestrato) già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici, privi di illogicità, dal giudice di merito (si veda, particolare, pag. 7, sulla finalità di spaccio); che anche la risposta sul reato ex art. 337 cod. pen. risulta esaustiva e corretta quanto all’inquadramento nella fattispecie penale della condotta tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga in auto con guida pericolosa per la velocità sostenuta, per sfuggire alle forze dell’ordine che avevano azionato dispositivi luminosi e sonori (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Rv. 277137); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.