Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Manifestamente Infondata
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia di stupefacenti, mettendo in luce i criteri rigorosi applicati dalla Corte di Cassazione nel valutare le impugnazioni. Il caso riguarda un individuo condannato per spaccio, la cui difesa ha tentato di ottenere una qualificazione più lieve del reato e il riconoscimento di circostanze attenuanti. L’esito, tuttavia, conferma la linea dura della giurisprudenza verso ricorsi privi di fondamento concreto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Catania, successivamente confermata dalla Corte d’Appello locale. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di un reato legato agli stupefacenti e condannato a una pena di 10 mesi di reclusione e a una multa di oltre 3.000 euro. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha articolato la sua impugnazione su due fronti:
1. Errata qualificazione del reato: La difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Questa qualificazione avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre ulteriormente la sanzione finale.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi. Questa decisione non entra nel merito dei fatti, ma si limita a constatare che le ragioni addotte dal ricorrente erano palesemente prive di pregio giuridico.
L’Esclusione del Fatto di Lieve Entità
I giudici di legittimità hanno avallato la valutazione della Corte territoriale. La decisione di escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità non era arbitraria, ma basata su elementi concreti e oggettivi emersi durante il processo. In particolare, sono stati ritenuti decisivi:
* Le modalità di confezionamento della sostanza stupefacente.
* Il ritrovamento di un manoscritto con nomi e cifre, riconducibile a un’attività di spaccio organizzata.
* Il possesso di una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita.
Questi elementi, secondo la Corte, delineavano un quadro incompatibile con la ‘lieve entità’.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente negato le attenuanti generiche basandosi su una circostanza di notevole gravità: l’imputato aveva commesso il reato mentre si trovava già agli arresti domiciliari per altri fatti. Tale condotta, anziché attenuare, dimostra una particolare inclinazione a delinquere e un disprezzo per le misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Cassazione sono lapidarie: il ragionamento della Corte d’Appello è stato considerato privo di vizi logici o giuridici. La valutazione degli elementi probatori per escludere la lieve entità e la considerazione della condizione di arresti domiciliari per negare le attenuanti sono state ritenute corrette e ben argomentate. Quando i motivi di ricorso si limitano a contestare una valutazione di merito ben motivata, senza evidenziare reali errori di diritto, il risultato è la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze pesanti per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando, come in questo caso, non emergono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, un principio sancito anche dalla Corte Costituzionale. In sostanza, proporre un ricorso palesemente infondato ha un costo non solo processuale, ma anche economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha giudicato il ragionamento della Corte d’Appello logico, coerente e privo di errori giuridici.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come ‘fatto di lieve entità’?
La qualifica di ‘fatto di lieve entità’ è stata esclusa sulla base di specifici elementi probatori: le modalità di confezionamento dello stupefacente, il ritrovamento di un manoscritto con nomi e cifre e il possesso di denaro contante, tutti indicatori di un’attività non occasionale o minima.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché l’imputato ha commesso il reato mentre era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Questa circostanza è stata considerata un elemento negativo che deponeva contro la concessione di qualsiasi beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 30 maggio 2023 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 3.333,67 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato contestato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990;
che con il secondo motivo il COGNOME eccepiva l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugNOME nella parte in cui non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla modalità del confezionamento dello stupefacente, al rinvenimento di un manoscritto riportante nomi e cifre nonché al denaro contante in possesso dell’imputato;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo al dato che il COGNOME poneva in essere la condotta contestata mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore