Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello si Scontrano con i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando i motivi di appello sono generici e si limitano a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici precedenti, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo un caso emblematico in materia di spaccio di stupefacenti per comprendere meglio la questione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte di Appello per spaccio di sostanze stupefacenti, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte. I motivi alla base dell’impugnazione erano due: il mancato riconoscimento dell’uso puramente personale della droga e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva costruito la propria motivazione su elementi concreti e non censurabili:
* Testimonianze: Informazioni sommarie rese da diversi acquirenti che indicavano l’imputato come fornitore.
* Occultamento di prove: Il ritrovamento di un bilancino di precisione, strumento tipico per la preparazione delle dosi, nascosto tra scatoloni e stoviglie.
* Comportamento sospetto: La repentina fuga dell’imputato durante la perquisizione effettuata dai carabinieri, un gesto interpretato come un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti dall’imputato fossero “aspecifiche e di puro fatto”, ovvero non contestavano errori di diritto commessi dalla Corte di Appello, ma cercavano di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Fatto e Diritto nel Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo organo non ha il compito di riesaminare i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione solida per ritenere provata la finalità di spaccio. Gli elementi raccolti (testimonianze, bilancino, fuga) costituivano un quadro probatorio coerente. Contestare questa ricostruzione, sostenendo che la droga fosse per uso personale, significa chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, cosa che la legge non consente. Pertanto, un simile motivo di ricorso viene considerato generico e fattuale, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Anche per quanto riguarda le attenuanti generiche, la decisione è stata confermata sulla base di una motivazione logica e legale: la presenza di un grave precedente penale per rapina a carico dell’imputato giustificava pienamente la scelta del giudice di non concedere alcun beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro sistema processuale penale. Un ricorso per Cassazione, per avere successo, deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto nella motivazione. Tentare di rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti si traduce quasi inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione sottolinea l’importanza di fondare l’impugnazione su solide argomentazioni giuridiche, piuttosto che su una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive già respinte nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e di puro fatto, ovvero contestavano la ricostruzione degli eventi già accertata dalla Corte d’Appello invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali elementi sono stati decisivi per confermare l’accusa di spaccio?
La finalità di spaccio è stata confermata sulla base di tre elementi principali: le sommarie informazioni fornite da diversi acquirenti, l’occultamento di un bilancino di precisione e la fuga dell’imputato durante la perquisizione dei carabinieri.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della presenza di un grave precedente penale a carico dell’imputato per il reato di rapina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1646 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/03/1983
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i due motivi del ricorso, in ordine al mancato riconoscimento dell’uso personale de sostanza stupefacente e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Osservato che gli stessi propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla tram motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile:
-la finalità di spaccio sulla base delle sommarie informazioni rese da diversi acquire della droga, sulla base dell’occultamento fra scatoloni e stoviglie di un bilanci precisione, nonché della repentina fuga dell’imputato durante la perquisizione d carabinieri
-la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del gra precedente per rapina.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglie estensore