Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi in materia di stupefacenti, delineando i confini tra l’ammissibilità e l’inammissibilità delle censure difensive. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nel merito della vicenda, ma si limita a verificare la correttezza formale e sostanziale dei motivi proposti. Questo caso riguarda una condanna per spaccio di lieve entità e il tentativo, fallito, di ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un imputato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La prova della responsabilità penale si basava principalmente sul contenuto di conversazioni intercettate, dalle quali emergevano le cessioni illecite. Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione delle prove sia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due argomenti principali, che meritano un’analisi approfondita.
Genericità e Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il primo punto su cui la Cassazione si è soffermata riguarda la natura dei motivi di ricorso. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni difensive “generiche e manifestamente infondate”. La difesa, infatti, non ha sollevato vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di proporre una “lettura alternativa e riduttiva” delle conversazioni intercettate. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità, poiché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito è solo quello di controllare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche su questo punto, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello. La ragione del diniego risiede nelle “reiterate cessioni” di stupefacenti. Secondo i giudici, la ripetitività della condotta illecita è un elemento concreto che osta alla formulazione di un giudizio di “minore offensività del fatto”. In altre parole, anche se ogni singola cessione potrebbe essere di lieve entità, la loro pluralità indica un’offensività complessiva che supera la soglia della particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il ricorso inammissibile è una sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito. La Corte ribadisce che le prove, una volta acquisite e valutate dai giudici di primo e secondo grado, non possono essere rimesse in discussione in Cassazione attraverso interpretazioni alternative. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., la decisione evidenzia come il giudizio sulla tenuità del fatto non debba limitarsi al singolo episodio, ma debba considerare la condotta nel suo complesso. La reiterazione dei reati è un fattore che, per la giurisprudenza, è sintomatico di una maggiore pericolosità sociale e di un’offesa non trascurabile al bene giuridico tutelato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma due importanti principi. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere formulato con precisione, indicando specifici errori di diritto e non limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione complessiva della condotta, in cui la serialità del comportamento illecito assume un peso determinante. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la sua posizione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e manifestamente infondati, e quando si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, come una lettura alternativa delle intercettazioni, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché le “reiterate cessioni” di stupefacenti sono state considerate un elemento concreto che impedisce di formulare un giudizio di minore offensività del fatto, requisito essenziale per l’applicazione di tale norma.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BUHUSI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate, di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva. Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.è fondata su argomenti (le reiterat cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minor offensività del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024
Il Consigliere félatore
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