Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio di Banconote False
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali in materia di reati contro la fede pubblica e di procedura penale. La decisione riguarda un caso di spendita di banconote false, aggravato dalla recidiva, e offre spunti cruciali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione della personalità dell’imputato. Questo provvedimento ribadisce come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di cui agli artt. 455 (spendita di monete falsificate) e 99 (recidiva) del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi sollevati dalla difesa erano molteplici e miravano a smantellare l’impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio.
In sintesi, l’imputato contestava:
1. La sua affermazione di responsabilità penale, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello viziata.
2. La mancata riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave prevista dall’art. 457 c.p. (spendita di monete ricevute in buona fede).
3. Il riconoscimento della recidiva.
4. Il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con altri fatti giudicati in una diversa sede.
5. La negata applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, rigettandoli tutti in quanto manifestamente infondati o non deducibili in sede di legittimità. La decisione della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su argomentazioni precise che meritano di essere approfondite, poiché tracciano una linea netta tra ciò che è ammissibile in Cassazione e ciò che costituisce un tentativo di rivalutare i fatti.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che un ricorso, per essere specifico, deve contenere una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le stesse doglianze. La motivazione della Corte territoriale era stata, al contrario, ampia e corretta, basandosi su elementi concreti come la quantità di banconote, l’uso di un falso nome e le modalità della vendita.
La Corretta Qualificazione del Reato e la Valutazione della Recidiva
La richiesta di riqualificare il reato è stata respinta poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente dimostrato la piena consapevolezza dell’imputato riguardo alla falsità delle banconote. Elementi come il ragguardevole numero di pezzi, tutti con lo stesso numero di serie, erano stati correttamente interpretati come prova della malafede. Anche la valutazione sulla recidiva è stata ritenuta corretta, in quanto il giudice di merito non si era basato solo sulla gravità dei fatti, ma aveva esaminato il rapporto concreto tra il reato attuale e le condanne precedenti, concludendo che queste ultime avessero agito come fattore criminogeno.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello non presentava alcun vizio riconducibile all’art. 606 c.p.p. La Corte territoriale aveva offerto una ricostruzione coerente dei fatti, sussumendoli correttamente nella fattispecie dell’art. 455 c.p. e motivando in modo logico e ineccepibile anche il diniego della sanzione sostitutiva. Quest’ultimo punto è stato giustificato con una prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato, basata non su un giudizio di astratta gravità, ma sull’analisi della sua personalità e della sua capacità a delinquere, come emerso dalla natura del reato e dai precedenti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un’importante conferma di diversi principi cardine del nostro sistema processuale. In primo luogo, sottolinea la necessità che i ricorsi per Cassazione siano specifici e critici, e non mere ripetizioni di argomenti già discussi. In secondo luogo, ribadisce che la valutazione del giudice di merito sulla personalità dell’imputato, se logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Infine, la decisione chiarisce che la concessione di benefici come le sanzioni sostitutive dipende da una prognosi concreta sulla capacità del reo di astenersi dal commettere futuri reati, una valutazione che tiene conto di tutti gli aspetti soggettivi della sua condotta passata e presente. Questo caso serve da monito: il percorso verso la Cassazione richiede l’individuazione di vizi di legge precisi, non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, oppure quando i motivi sono manifestamente infondati.
Qual è la differenza fondamentale tra il reato di spendita di monete false (art. 455 c.p.) e quello previsto dall’art. 457 c.p.?
La differenza risiede nella consapevolezza della falsità al momento della ricezione delle monete. L’art. 455 c.p. punisce chi spende monete false avendole ricevute con la consapevolezza della loro falsità (in mala fede), mentre l’art. 457 c.p. punisce chi, avendo ricevuto monete false in buona fede, le spende dopo averne scoperto la falsità.
Su quali basi il giudice può negare l’applicazione di una sanzione sostitutiva alla detenzione?
Il giudice può negarla sulla base di un giudizio di prognosi sfavorevole riguardo alla futura commissione di reati da parte dell’imputato. Questa valutazione, come nel caso di specie, non si basa sulla sola gravità del reato, ma esamina anche i precedenti penali e gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che indicano una sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36697 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455 e 99, comma 4, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); peraltro, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., in quanto correttamente la Corte ha ampiamente argomentato quanto al perfezionamento del reato contestato in ragione della quantità delle banconote, l’utilizzo di un falso nominativo e la modalità di vendita;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 455 cod. pen. nell’ipotesi di cui all’art. 457 cod. pen. manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha (cfr. pagg. 45) idoneamente ricostruito la fattispecie concreta sussumendola nella norma di cui all’art. 455 cod. pen. avendo avuto riguardo al ragguardevole numero di banconote tutte aventi lo stesso numero di serie nonché alla consapevolezza dell’imputato della natura illecita della propria condotta;
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva – è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Considerato che il quarto motivo . – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Brescia – è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; la sentenza ha argomentato quanto alla insussistenza del medesimo disegno criminoso.
Considerato che il quinto motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria – è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagg. 5-6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria argomentazioni logiche e ineccepibili (la natura del reato contestato e dei precedenti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore