Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Reiterazione dei Motivi non Paga in Cassazione
Quando un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in Appello, il suo destino è segnato. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile per spaccio non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condanna si basava su un quadro probatorio solido e convergente. Durante un controllo, l’imputato era stato trovato in possesso di 45 involucri contenenti stupefacente, per un peso complessivo di 19 grammi. Secondo le analisi, da tale quantitativo era possibile ricavare ben 81 dosi medie singole (d.m.s.).
Oltre al dato quantitativo, altri elementi hanno rafforzato la tesi dell’accusa: la sostanza era custodita all’interno dell’auto dell’imputato, mentre si trovava sulla pubblica via, e, dato non trascurabile, erano state rinvenute anche delle bustine vuote, identiche a quelle utilizzate per il confezionamento delle dosi. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile per spaccio
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso interamente inammissibile. Il motivo è semplice e ricorrente nella prassi giudiziaria: il ricorso era meramente “reiterativo”. In altre parole, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate ai giudici d’appello, i quali avevano già fornito una risposta “ampia e congrua”.
La Suprema Corte sottolinea che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di fornire una valutazione alternativa delle prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la riproposizione dei medesimi motivi è una strategia processuale errata, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
La Valutazione degli Indizi
Un punto chiave riguarda il modo in cui i giudici di merito hanno desunto la finalità di spaccio. La sentenza impugnata non si è basata su un singolo elemento, ma su una valutazione complessiva e non parcellizzata di plurimi indizi:
1. Dato quantitativo: Il numero di dosi ricavabili (81) è stato ritenuto un forte indicatore della destinazione alla vendita.
2. Modalità di confezionamento: La suddivisione in 45 involucri è tipica dell’attività di spaccio.
3. Modalità di custodia: Il possesso della droga in auto, pronta per essere ceduta, è un altro elemento a carico.
4. Ritrovamento di materiale accessorio: La presenza di bustine vuote identiche a quelle usate per il confezionamento ha completato il quadro accusatorio.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è “nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua”, e perfettamente aderente alla giurisprudenza consolidata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza quando questo si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto. La Corte d’Appello aveva già offerto una motivazione specifica e adeguata, valorizzando in modo logico gli elementi a disposizione per concludere che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale. Il ricorrente, invece di contestare vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione illogica o contraddittoria), ha semplicemente proposto “elementi di fatto alternativi”, cercando di accreditare una diversa ricostruzione della vicenda. Questo tentativo è precluso nel giudizio di Cassazione.
L’ordinanza ribadisce che, a fronte di una motivazione completa e coerente del giudice di merito, non è possibile sindacare in sede di legittimità la scelta di dare prevalenza a determinati elementi probatori piuttosto che ad altri. La decisione della Corte di Appello era ben argomentata e allineata con l’orientamento costante della giurisprudenza, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione offre un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile per spaccio basato sulla semplice riproposizione dei motivi d’appello è destinato all’insuccesso. Le conseguenze non sono solo processuali, ma anche economiche. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre specificato che non sussistono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, citando a supporto la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Pertanto, chi intende adire la Suprema Corte deve essere consapevole che il ricorso deve fondarsi su vizi di legittimità concreti e specifici, e non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la destinazione allo spaccio della sostanza?
La Corte ha confermato la valutazione basata su più elementi: il dato quantitativo (19 grammi suddivisi in 45 involucri, da cui si potevano ricavare 81 dosi), le modalità di custodia (in auto su una via pubblica) e il ritrovamento di bustine vuote identiche a quelle usate per il confezionamento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rv
n. 11NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di rico cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente sequestrato allo spaccio, valorizzando, modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 2, come il dato quantitativo ( involucri del peso complessivo di 19 grammi da cui erano ricavabili 81 d.m.$) , le modalità dell custodia (nell’auto dell’imputato mentre si trovava sulla pubblica via) e il rinvenimento di bus vuote identiche a quelle usate per il confezionamento. Si tratta di valutazione nient’aff arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenz di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativ
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/ 2025.