Ricorso inammissibile: quando la terza sospensione della pena non si può impugnare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2166/2024, affronta un’importante questione procedurale: la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento che concede erroneamente la sospensione condizionale della pena per la terza volta. La decisione chiarisce i limiti del ricorso per cassazione in questi casi, confermando un orientamento preciso e indicando la via corretta da seguire per la pubblica accusa. Questo caso rende evidente come, anche di fronte a un errore, il ricorso inammissibile sia una sanzione processuale inevitabile se non si utilizzano i giusti strumenti.
I Fatti del Processo e l’Errore del Giudice
Il caso nasce da un procedimento per i delitti di ricettazione e utilizzo abusivo di carta di credito. L’imputato e il Pubblico Ministero avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, formalizzato attraverso un patteggiamento davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP). Nell’applicare la pena concordata, il GUP concedeva all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello notava un vizio sostanziale: per l’imputato si trattava della terza volta che otteneva tale beneficio, una circostanza che la legge vieta espressamente. Ritenendo la concessione illegittima, il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Secondo la Suprema Corte, l’erronea concessione della sospensione condizionale della pena, anche in presenza di cause ostative come una precedente concessione per più di una volta, non rientra nella nozione di ‘pena illegale’. Il vizio, infatti, non riguarda il procedimento di calcolo e determinazione della pena in sé, ma la sua fase esecutiva. Si tratta di un errore che incide sulla modalità di esecuzione della sanzione, non sulla sua legalità intrinseca.
La distinzione tra pena illegale e vizi sull’esecuzione
La Corte chiarisce che il concetto di ‘pena illegale’, che giustificherebbe un ricorso, si riferisce a sanzioni non previste dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato o determinate in violazione delle norme sul calcolo della pena. Al contrario, un beneficio come la sospensione condizionale, sebbene concesso erroneamente, attiene a una fase successiva e distinta.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Cassazione si basano su un orientamento consolidato (richiamando la sentenza n. 29950/2022). La Corte afferma che dichiarare il ricorso inammissibile non crea un vuoto di tutela. L’ordinamento, infatti, prevede uno strumento specifico per correggere questo tipo di errore. Una volta che la sentenza di patteggiamento diventa irrevocabile, il Pubblico Ministero ha la facoltà di adire il giudice dell’esecuzione. Sarà quest’ultimo a poter disporre la revoca del beneficio concesso illegittimamente, ai sensi dell’articolo 168, terzo comma, del codice penale. In questo modo, la stabilità dell’accordo di patteggiamento viene preservata, ma l’errore può comunque essere sanato nella sede appropriata, quella esecutiva.
Conclusioni: la tutela è garantita, ma nella sede corretta
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento sono limitati e di stretta interpretazione. Un errore nella concessione della sospensione condizionale della pena, pur essendo una violazione di legge, non può essere fatto valere tramite ricorso per cassazione, in quanto non rende la pena ‘illegale’. La tutela per il Pubblico Ministero non viene meno, ma è semplicemente posticipata alla fase esecutiva, dove il giudice competente potrà revocare il beneficio indebitamente concesso, ristabilendo la corretta applicazione della legge.
È possibile fare ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento che concede per la terza volta la sospensione condizionale della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che questo tipo di ricorso è inammissibile perché l’errore non riguarda la legalità della pena, ma un beneficio relativo alla sua esecuzione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la concessione illegittima della sospensione condizionale non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) per impugnare una sentenza di patteggiamento, non configurandosi come ‘pena illegale’.
Cosa può fare il Pubblico Ministero se ritiene che la sospensione condizionale sia stata concessa illegalmente in un patteggiamento?
Una volta che la sentenza di patteggiamento diventa definitiva e irrevocabile, il Pubblico Ministero può rivolgersi al giudice dell’esecuzione per chiedere la revoca del beneficio, come previsto dall’art. 168, comma terzo, del codice penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a OSTIGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 1 aprile 2023, applicava ad NOME la pena concordata tra le parti in ordine ai deli ricettazione ed utilizzo abusivo di carta di credito allo stesso ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo con unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudic concesso all’imputato la sospensione condizionale per la terza volta in violazione delle previsi normative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarat inammissibile.
Ed invero secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione cui si intende aderire in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del
beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l’imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena ill in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione; ed in motivazione la Corte ha precisato che l’inammissibilità non determina alcun vuoto di tutel giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giu dell’esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pe (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Rv. 283723 – 01).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che, così come anche richiesto dal P.G. nelle sue conclusioni, la pubblica accusa non poteva proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia di patteggiamento che abbia concesso la sospensione condizionale della pena per la terza volta all’imputato, trattandosi di doglianza ch esula dal novero tassativo dei motivi deducibili ex art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. come riformulato a seguito della novella del 2017.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 21 novembre 2023
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME