Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 7 marzo 2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo fallire nel suo intento ma anche comportare conseguenze economiche per il proponente. Il caso riguarda un detenuto che ha impugnato il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale, ma le cui argomentazioni sono state giudicate inadatte a un esame di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i limiti del ricorso per cassazione.
I Fatti del Caso
Un detenuto, soggetto al regime di sorveglianza speciale, presentava un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Firenze avverso tale misura. Il Tribunale rigettava il reclamo, confermando la legittimità del regime applicato. Non soddisfatto della decisione, il detenuto, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di diverse norme, tra cui quelle dell’ordinamento penitenziario (artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater), l’articolo 27 della Costituzione e l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Inoltre, denunciava la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il detenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella natura delle censure sollevate dal ricorrente. La Corte ha osservato che le doglianze erano “interamente versate in fatto” e si limitavano a invocare “una mera rilettura degli atti”. In altre parole, il difensore non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge, ma ha tentato di convincere la Cassazione a rivalutare i fatti e le prove in modo diverso da come aveva già fatto il Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte ha inoltre specificato che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata e giuridicamente ineccepibile, basandosi su due elementi chiave:
1. Il parere del Consiglio di disciplina: Un parere motivato che giustificava la necessità della misura restrittiva.
2. Un episodio specifico: Il provvedimento faceva riferimento a un evento in cui il detenuto si era reso protagonista di un comportamento tale da turbare la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto penitenziario.
Infine, la Corte ha smentito alcune affermazioni del ricorrente, precisando che, contrariamente a quanto dedotto, il detenuto beneficiava di due ore di permanenza all’aperto al giorno ed era autorizzato a possedere apparecchi radio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e che comporta l’inevitabile declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo lascia immutata la decisione impugnata, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’aggiunta di una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La decisione serve da monito: il giudizio di legittimità è un rimedio straordinario per correggere errori di diritto, non per riesaminare le vicende fattuali.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le lamentele sollevate (doglianze) erano interamente basate su questioni di fatto e chiedevano una semplice rilettura degli atti, attività che non rientra nelle competenze della Corte, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge.
Su quali basi era stata applicata la sorveglianza speciale al detenuto?
La misura era stata applicata sulla base del parere motivato del Consiglio di disciplina e di uno specifico episodio in cui il detenuto aveva turbato la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto penitenziario.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo ex artt. 14-bis e 14 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da NOME COGNOME, avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 14 -bis, 14 -ter e 14 -quater Ord. pen, all’art. 27 Cost, all’art. 3 CEDU, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di doglianze interamente versate in fatto, che invocano una mera rilettura degli atti. Le censure difensive, inoltre sono state adeguatamente affrontate e risolte secondo un ineccepibile argomentare giuridico, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il provvedimento impugnato, infatti, ha richiamato il parere motivato espresso dal Consiglio di disciplina ed ha fatto anche specifico riferimento a un episodio, tale da turbare la sicurezza e l’ordine all’interno dell’Istituto, del qual è reso protagonista il ricorrente. Contrariamente a quanto era stato dedotto in sede di reclamo, il detenuto fruisce di due ore di permanenza all’aperto quotidiane ed è autorizzato a detenere apparecchi radio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.