Ricorso inammissibile: quando la forma è sostanza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, reso ancora più stringente dalla recente Riforma Cartabia: la necessità della procura speciale per l’impugnazione presentata nell’interesse di un imputato assente. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile non solo per una questione procedurale, ma anche perché il motivo di merito è stato giudicato manifestamente infondato. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo una circostanza attenuante e rideterminando la pena. L’imputato, tuttavia, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la graduazione della sanzione inflittagli.
Il Ricorso Inammissibile per Vizio di Forma
Il primo e decisivo ostacolo incontrato dal ricorso è di natura puramente procedurale. La Corte di Cassazione ha rilevato la mancanza di una procura speciale rilasciata dall’imputato al suo difensore, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Cartabia, stabilisce che per l’imputato dichiarato assente è necessario un mandato specifico per impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
La ratio di questa disposizione è garantire che l’impugnazione provenga da un assente “consapevole”, ovvero un soggetto che sia a conoscenza del procedimento e della sentenza a suo carico, limitando così i rimedi successivi come la rescissione del giudicato. Poiché nel caso di specie l’imputato era stato dichiarato assente in primo grado e il processo d’appello si era svolto in forma scritta (“cartolare”), la Corte ha ritenuto indispensabile questo onere formale, la cui assenza rende di per sé il ricorso inammissibile.
La Valutazione della Pena: una Questione di Merito non Sindacabile
Anche se il vizio di forma era sufficiente a chiudere la questione, la Corte ha voluto esaminare, seppur brevemente, il merito del ricorso, definendolo manifestamente infondato. L’imputato si doleva della quantificazione della pena, ma i giudici hanno ricordato un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). Il giudizio di legittimità della Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice di merito appare frutto di un mero arbitrio, di un ragionamento illogico o se è priva di una motivazione sufficiente. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva ampiamente giustificato la sua decisione, evidenziando la notevole capacità criminale dell’imputato, desumibile anche dal suo corposo casellario giudiziale, motivando così anche il diniego delle attenuanti generiche.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri. Il primo, di carattere procedurale, è l’assoluta inderogabilità del requisito della procura speciale per l’impugnazione dell’imputato assente, in linea con l’esigenza di assicurare che il processo si svolga nei confronti di un soggetto consapevole. La mancanza di tale atto formale impedisce alla Corte di esaminare nel merito l’impugnazione. Il secondo pilastro riguarda i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un giudice della corretta applicazione della legge. Pertanto, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la quantificazione della pena, non possono essere rimesse in discussione se sorrette da una motivazione congrua, logica e completa, come avvenuto nel caso specifico.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento offre un importante monito per i difensori: l’attenzione agli aspetti formali, specialmente alla luce delle recenti riforme, è cruciale per la validità dell’impugnazione. La mancanza di un requisito come la procura speciale può precludere ogni possibilità di difesa nel merito. Inoltre, viene riaffermata la consolidata giurisprudenza secondo cui la determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non in presenza di vizi logici o motivazionali macroscopici.
Quando è necessaria la procura speciale per presentare ricorso per cassazione?
Secondo l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., è necessario un mandato ad impugnare specifico, rilasciato dopo la sentenza, quando il ricorso è presentato per un imputato che è stato dichiarato assente nel precedente grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per una ragione procedurale: la mancanza della procura speciale richiesta dalla legge per l’imputato assente. In aggiunta, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso, relativo alla quantificazione della pena, come manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
Di norma no. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può annullare la decisione solo se la motivazione è totalmente assente, illogica o arbitraria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 03/04/1968
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., riconoscendo all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bologna il 1 aprile 2016);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’ art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 -bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confron di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato, a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche, come l’imputato avesse dimostrato una certa capacità criminale, del resto evincibile dal suo corposissimo casellario);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presklénte