Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA ad Anghiari; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Bussolengo; COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA in Romania; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 14/11/2023 del tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO. Procuratore AVV_NOTAIO di -. AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 novembre 2023, il tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 324 cod. proc. pen. nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del Gip del tribunale di Perugia del 22.9.2022, applicativa del sequestro preventivo di capitale sociale e dell’intero asset relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda di riesame.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine a gravi indizi di cui all’art. 273 cod. proc. pen., con riguardo all’ipotesi di reato ex art. 512 bis cod. pen. Le argomentazioni del tribunale circa il fumus del reato con riferimento alla posizione di RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il quale sono indagati i ricorrenti, non sarebbero applicabili alle posizioni del tre attuali indagati. Si aggiunge, dopo avere citato ampia giurisprudenza in punto di concorso nel reato e in tema di prova del reato ipotizzato a carico, che l’ipotesi di delitto formulata mancherebbe di ogni supporto, atteso, tra l’altro, che i ricorrenti non avrebbero mai avuto conoscenza delle vicende legali che hanno interessato RAGIONE_SOCIALE, le operazioni di costituzione societaria sarebbero state realizzate dagli attuali tre indagati, senza alcun ruolo in tal senso assunto da RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME sarebbe imprenditore in proprio da tempo, la RAGIONE_SOCIALE da sempre svolgerebbe il lavoro di barista, il capitale iniziale per finanziare la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato fornito dall RAGIONE_SOCIALE, le società non avrebbero mai ripartito utili, RAGIONE_SOCIALE non avrebbe avuto mai rapporti con clienti e fornitori. Mancherebbe, altresì, ogni elementi dimostrativo del possesso delle ati:ività societarie in questione da parte di RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, la motivazione del tribunale sarebbe viziata. Si aggiunge che il tribunale, con riferimento a misure cautelari personali ha annullato la misura cautelare personale applicata agli attuali ricorrenti, e non avrebbe valorizzato elementi indicativi della consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della finalità elusiva perseguita da RAGIONE_SOCIALE e non vi sarebbero dati dimostrativi del dolo necessario in capo al soggetto ritenuto interposto. In ogni caso, il sequestro sarebbe illegittimo, avendo riguardato l’intero capitale delle tre società in questione e quindi anche le quote dei ricorrenti e non solo le quote societarie di RAGIONE_SOCIALE. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. Dopo avere richiamato i principi in tema di sequestro preventivo, si sostiene che la ordinanza impugnata sarebbe carente in ordine al fumus del reato e non vi sarebbe un sufficiente rapporto strumentale tra i beni appresi, le società (che non presentano una intrinseca pericolosità siccome prive di una reale consistenza
patrimoniale) e il reato. Inoltre, non sussisterebbe alcun pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato né di commissione di altri reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi proposti devono essere esaminati congiuntamente, siccome connotati dalle stesse modalità di redazione. I ricorrenti, da una parte, preferiscono insistere in un astratto richiamo di indirizzi giurisprudenziali dall’altra, utilizzano il medesimo metodo critico, consistente nella mera attestazione, apodittica e priva di ogni allegazione – con violazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso – dimostrativa della assenza di elementi in grado di supportare un adeguato fumus del reato e un reale quadro cautelare, peraltro incorrendo in evidenti errori in diritto laddove nella rubrica dei motivi citano gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., afferenti il diverso tema dei grav indizi e delle esigenze cautelari rapportate alle misure cautelari personali, e non reali, quale quella qui in contestazione. Sul piano della redazione corretta del ricorso in cassazione, emerge anche la evidente assenza di una puntuale individuazione e confronto con specifici passaggi motivazionali, con indicazione e specificazione dei vizi di cui essi si ritengono affetti. In proposito, si rammenta che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Non da ultimo, appare emergere, a fronte di un solo formale richiamo a vizi astrattamente sollevabili contro la misura reale in questione, una sostanziale contestazione della motivazione’ nonostante il principio per cui il ricorso per cassazione, proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicanclo o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere p ricorrenti ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere c ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la so determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende
Così deciso, il 20.02.2024.