Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17898 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17898 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DEL COGNOME NOME, nato a Pietrasanta il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza emessa in data 20/01/2023 dal Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/01/2023, il Tribunale di Pistoia ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale, nell’ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto – come meglio specificato nell’incolpazione provvisoria – in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, il Tribunale ha annullato il provvedimento limitatamente al danaro, disponendone la restituzione all’avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato.
Ricorre per cassazione il DEL COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e i1.51íE1 di motivazione. Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che il procedimento era stato avviato sulla base di denunce aninime ed era supportato da elementi di assoluta fragilità, oltre che di carattere congetturale. Sotto altro profilo, si lamenta mancata trasmissione degli atti di indagine nel fascicolo del riesame, e la valenza indiziante attribuita alla datazione RAGIONE_SOCIALE fatture al 31/12/2021.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la genericità RAGIONE_SOCIALE censure e la mancanza di un effettivo confronto con il percorso argomentativo del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché del tutto privo RAGIONE_SOCIALE necessarie connotazioni di specificità.
L’ordinanza impugnata ha esaustivamente esposto l’oggetto del giudizio di riesame ed i limiti ad esso correlati, la configurabilità del fumus del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al DEL COGNOME sulla base degli elementi di fatto prospettati nel decreto di perquisizione e sequestro, la congruità RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie rappresentate dal P.M. e della conseguente necessità di acquisire la documentazione, anche informatica, effettivamente appresa dagli operanti in sede esecutiva (il Tribunale ha invece escluso la possibilità di mantenere in sequestro il danaro a fini investigativi, annullando sul punto il decreto del P.M.).
A fronte di tale percorso argomentativo, tutt’altro che apparente, la difesa del DEL COGNOME si è limitata a prospettare osservazioni del tutto generiche o palesemente ininfluenti ai fini che qui specificamente interessano, quali quelle sulle denunce anonime che avevano dato origine all’attività investigativa, ovvero sul carattere congetturale della ricostruzione accusatoria. Quanto poi ai rilievi sulla valenza indiziante conferita all’epoca di emissione RAGIONE_SOCIALE fatture, trattasi all’evidenza – di questione attinente al merito, che potrà evidentemente trovare adeguato sviluppo nella sede propria, ma che risulta estranea al ristrettissimo ambito dei vizi motivazionali costituenti “violazione di legge”, ai sensi e per gl effetti di cui all’art. 325 cod. proc. pen.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp
processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 2imarzo 2025