Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale della procedura penale, reso ancora più stringente dalla Riforma Cartabia: la necessità di una procura speciale per l’impugnazione da parte dell’imputato assente. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile non per ragioni di merito, ma per un vizio formale insuperabile, offrendo un importante monito sull’attenzione da porre ai requisiti procedurali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, che era stato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado e il cui processo d’appello si era svolto in forma “cartolare” (cioè basato solo su atti scritti), decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile sulla base di una pluralità di ragioni, sia di forma che di sostanza. Questa decisione evidenzia come il rispetto delle norme procedurali sia un presupposto indispensabile per poter ottenere una valutazione sul merito delle proprie doglianze.
La Carenza della Procura Speciale
Il motivo principale dell’inammissibilità è di natura puramente formale. Il ricorso non era corredato dalla procura speciale richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Cartabia, stabilisce che l’avvocato debba essere munito di un mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza da impugnare, quando si agisce per conto di un imputato assente.
La Corte ha sottolineato che questa non è una mera formalità. L’obiettivo è garantire che l’imputato sia effettivamente a conoscenza della condanna e manifesti una volontà consapevole di impugnarla. Questo requisito serve a limitare i giudizi di impugnazione promossi all’insaputa dell’interessato e, di conseguenza, a ridurre l’ambito di applicazione di rimedi successivi come la rescissione del giudicato.
I Vizi Sostanziali del Ricorso
Oltre al difetto formale, la Cassazione ha ravvisato ulteriori profili di inammissibilità nel merito del motivo proposto:
1. Motivo Inedito: La difesa lamentava un vizio di motivazione sulla responsabilità, ma questa questione non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello. In quella sede, infatti, l’imputato si era limitato a chiedere l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), accettando implicitamente la ricostruzione dei fatti. Sollevare la questione per la prima volta in Cassazione costituisce un motivo “inedito” e, come tale, non consentito.
2. Genericità e Aspecificità: Il motivo di ricorso è stato giudicato troppo vago. Le argomentazioni erano astratte e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, risultando così prive di un concreto aggancio critico alla decisione impugnata.
Le Motivazioni
La ratio della decisione risiede nella volontà del legislatore e della giurisprudenza di assicurare la serietà e la consapevolezza delle impugnazioni. L’obbligo di procura speciale per l’imputato assente è uno strumento per garantire che il processo, specialmente nella sua fase finale, si svolga nei confronti di un soggetto che è a conoscenza della propria situazione processuale. La Corte, applicando rigorosamente la norma, ha voluto rafforzare la stabilità delle decisioni giudiziarie e prevenire future contestazioni. Allo stesso tempo, ribadendo l’inammissibilità di motivi inediti e generici, ha riaffermato il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare il merito dei fatti o valutare critiche non specifiche.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro avvertimento per gli operatori del diritto sull’importanza dei nuovi requisiti formali introdotti dalla Riforma Cartabia. Il ricorso inammissibile per mancanza di procura speciale non è un tecnicismo, ma l’applicazione di un principio volto a tutelare sia il diritto di difesa consapevole dell’imputato, sia l’efficienza del sistema giudiziario. La decisione conferma che l’accesso al giudizio di Cassazione è subordinato al rispetto di precise regole procedurali, la cui violazione preclude ogni possibilità di esame nel merito.
È sempre necessaria una procura speciale per presentare ricorso per cassazione in materia penale?
No, ma è obbligatoria ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., quando l’impugnazione è proposta nell’interesse di un imputato dichiarato assente o quando il precedente grado di giudizio si è svolto con rito cartolare. La procura deve essere rilasciata specificamente per l’impugnazione e dopo la pronuncia della sentenza.
Perché un motivo di ricorso è stato considerato ‘inedito’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato ‘inedito’ quando solleva per la prima volta in Cassazione una questione di merito (in questo caso, la valutazione della responsabilità) che non era stata oggetto dei motivi di appello. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice del grado precedente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (in questo caso, 3.000 Euro), e la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/09/1989
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 21 febbraio 2023);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23 – bis dl. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobr 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere:
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello formulata dalla Corte d’Appello e dall’atto di appe proposto dal ricorrente in data 28 settembre 2023 non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo – essendosi limitato ad invocare l’assoluzione ai sensi dell’art 131-bis cod. pen., di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degl artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; che, comunque, il motivo è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2024
Il Consigliere estensore