Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di Riproporre le Stesse Censure
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le medesime questioni già adeguatamente esaminate e decise nei gradi precedenti, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
Una donna, condannata dalla Corte d’Appello di Salerno, presentava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 62, primo comma, n. 6, del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare il riconoscimento di tale beneficio.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate dalla ricorrente non erano nuove, ma costituivano una mera riproduzione di profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta per il diniego dell’attenuante, applicando correttamente i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un ‘super-giudice’ che può riesaminare i fatti e decidere di nuovo se una persona sia colpevole o se meriti un’attenuante. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già spiegato perché l’attenuante non fosse applicabile, basando la sua decisione su argomenti giuridici solidi. Riproporre la stessa identica questione in Cassazione, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto (come un’errata interpretazione della norma) o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione sul merito della vicenda.
La Corte ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali (indicati con la formula ex plurimis) per sottolineare come questo orientamento sia pacifico e consolidato. Un ricorso è considerato riproduttivo e quindi inammissibile quando non si confronta criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limita a reiterare le lamentele già disattese.
Le Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve essere consapevole che non basta essere in disaccordo con la decisione del giudice d’appello. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, dimostrando dove e perché la sentenza impugnata abbia violato la legge o presenti una motivazione palesemente illogica.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito alla parte ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso ma tecnico, da utilizzare per sollevare questioni di diritto e non per tentare una terza, impossibile, valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultando così meramente riproduttivo e manifestamente infondato.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di un’attenuante?
Sì, ma solo se si lamenta una violazione di legge o un vizio di motivazione (ad esempio, illogicità o contraddittorietà) nella decisione del giudice di merito. Non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti che porterebbe al riconoscimento dell’attenuante, poiché sarebbe un giudizio di merito non permesso in quella sede.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 856 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a Torre del Greco il 11/11/1979
avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d’appello di Salerno
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen. non è consentito in questa sede, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondato;
che, infatti, deve osservarsi come la Corte territoriale – come emerge dalla pag. 45 dell’impugnata sentenza – ha congruamente motivato il diniego dell’attenuante de qua, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284043-01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380-01; Sez. 2, n. 45629 del 13/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.