Ricorso Inammissibile: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. Quando ciò accade, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio la portata di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale di Siracusa. La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma, aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, operando un giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. Nonostante questo riconoscimento, la Corte territoriale aveva confermato la condanna, senza però determinare la pena nel suo minimo edittale.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, le stesse ragioni che avevano portato i giudici a concedere le attenuanti generiche avrebbero dovuto logicamente condurre anche all’applicazione della pena nella sua misura minima. La censura si concentrava, quindi, su una presunta contraddizione nel percorso argomentativo della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, senza entrare nel merito della questione sollevata. La motivazione di tale decisione è netta e procedurale: l’unico motivo di ricorso non faceva altro che riproporre profili di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito.
In sostanza, la Suprema Corte ha rilevato che l’appello non introduceva nuovi elementi di vizio della sentenza (come una violazione di legge o una palese e incontestabile illogicità non considerata in precedenza), ma si limitava a reiterare una doglianza sulla valutazione della pena, già oggetto del giudizio d’appello. Questo tipo di ricorso, che mira a ottenere una nuova valutazione del merito, non è consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato l’esito inevitabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un importante monito sulla funzione e sui limiti del ricorso per cassazione. Questo strumento non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice, come la quantificazione della pena. L’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità. Presentare un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il proponente, rendendo definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre motivi di censura che sono già stati adeguatamente valutati e motivatamente respinti dal giudice di merito nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche obbliga il giudice a ridurre la pena al minimo?
Dal provvedimento si evince che il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in un giudizio di equivalenza con le aggravanti, non obbliga automaticamente il giudice ad applicare la pena nel minimo. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollevava questa specifica doglianza, in quanto mera riproposizione di argomenti già vagliati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32287 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma d sentenza del Tribunale di Siracusa, per avere riconosciuto le circostanze attenua generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME NOME NOME NOME rea di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 cod. pen.
L’imputato ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza deducendo manifesta illogicità della motivazione per non avere, in considerazione delle medesime ragion per le quali la Corte di merito ha riconosciuto le circostanze attenuanti generi determinato la pena nel minimo.
Il ricorso è inammissibile poiché l’unico motivo di ricorso riproduce profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merit (v. f. 3 sent. imp.).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente