Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30176 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la violazione di legge degli artt. 110, 73 comma 1 e 1 bis D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’episodio del 28 maggio 2012 di cui al capo 30) dell’imputazione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenze’ oggetto di ricorso;
osservato che il motivo di ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la Corte d’appello, con riguardo all’episodio del 28 maggio 2012, ha puntualmente disatteso le critiche argomentate dalla difesa della ricorrente sottolineando gli elementi in forza dei quali i giudici del merito hanno ritenuto provato il concorso dell’imputata nel reato ascritto al marito;
che la condotta di COGNOME NOME COGNOME integra il concorso – non solo morale – nella cessione della sostanza stupefacente ma anche una sua compartecipazione attiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr sidente