Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo strumento. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma di una sede di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cardine: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile della mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue censure si concentravano su due punti principali. In primo luogo, contestava la sua responsabilità penale, in particolare la valutazione sulla pubblicità del luogo in cui erano state proferite delle espressioni offensive verso un pubblico ufficiale. In secondo luogo, lamentava un’errata determinazione del trattamento punitivo, sostenendo di meritare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non consentiti dalla legge, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione chiara e netta della funzione del ricorso di legittimità.
Primo Motivo: la Ripetitività delle Censure
La Corte ha osservato come il primo motivo di ricorso fosse “meramente riproduttivo” di profili già adeguatamente analizzati e respinti con argomenti giuridici corretti dal giudice d’appello. La difesa, in sostanza, non ha introdotto nuovi vizi di legittimità (come un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico della motivazione), ma ha semplicemente riproposto la stessa identica linea difensiva, sperando in un esito diverso. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, confermando che il giudice di merito aveva correttamente valutato sia la natura del luogo (una cella) sia la possibilità che le offese fossero udite da terzi.
Secondo Motivo: la Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti, è stato giudicato infondato. Secondo la Corte, la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e aveva preso in adeguato esame le argomentazioni difensive. Il ruolo della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente carente o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio fondamentale che distingue il giudizio di legittimità da quello di merito. La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a criticare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di primo e secondo grado, senza individuare specifici errori di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La mera riproposizione delle stesse argomentazioni trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito, snaturando la funzione stessa della Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che evidenzino vizi di legittimità concreti e non si limitino a una generica contestazione della decisione. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso alla Corte di Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dal giudice del grado precedente, oppure quando le censure riguardano il merito dei fatti e non specifici errori di diritto.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizione che la decisione del giudice di merito sia supportata da una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dalla Corte, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME CODICE_FISCALE nato a PIOVE DI SACCO il 26/07/1976
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (primo motivo) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla pubblicità del luogo – una cella cfr. Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417 – e alla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti – cfr. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); (secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decisi 21/02/2025.