Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. 11767/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che si articola in una pluralità di doglianze denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugNOME, è inammissibilmente decliNOME, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in tal senso si t motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di un critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822);
in particolare, considerato che il ricorso, in relazione a:
la dichiarazione di responsabilità dell’imputato, alla sua identificazione, lungi dal muove compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto una diversa valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con la sentenza impugnata ( che ha specificamente argomentato in ordine alla individuazione dell’imputato quale autore del furto, a pagina. 2 della motivazione) e senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì, compendiando il tenore degli elementi in atti (segnatamente quanto si trarrebbe dal filmato acquisito; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);analoghi rilievi valgono quanto alla doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto ( quale tentativo), per cui la Corte di appello correttamente determinata con specifico richiamo alla giurisprudenza sul punto;
la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen., si risolve pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e disatteso con motivazione congrua e logica, nonché conforme al diritto;
la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, non è consentito i sede di legittimità in quanto declinata in fatto, ed è manifestamente infondato in quanto l Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell’accresciuta pericolosità dell’imputato la perpetrazione del furto di giorno e in un cen abitato, essendo l’imputato gravato da numerosi precedenti penali, così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata;
la determinazione del trattamento sanzioNOMErio è del tutto genericamente formulato, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte con l’atto di appello, anch’esso del tutto aspecifico, e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a al pagamento delle spese mende.
Così deciso il 25 giugno 2024.