Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Ripetizione Non Paga
Nel complesso mondo della procedura penale, l’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per verificare la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio di ammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a essere una mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Qualificazione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del reato a lui ascritto, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati come concorso tra furto tentato e minaccia, o al più come rapina tentata, e non nella forma consumata come stabilito dai giudici di merito.
La difesa, sia in appello che in Cassazione, ha puntato su questa diversa interpretazione dei fatti, cercando di ottenere una pena più mite attraverso una riqualificazione del reato. Tuttavia, la strategia si è rivelata inefficace di fronte ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se la qualificazione del reato fosse corretta o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non possedessero i requisiti minimi per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Confermato
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e consolidata nella giurisprudenza. I motivi presentati dal ricorrente sono stati definiti come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, la difesa si è limitata a copiare e incollare le stesse argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica specifica e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già puntualmente esaminato e disatteso tali argomenti, applicando correttamente i principi di diritto espressi dalla stessa Cassazione. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata”. Deve cioè individuare con precisione gli errori di diritto presenti nella sentenza precedente e spiegare perché le motivazioni di quest’ultima sono errate. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con la sentenza che le ha respinte, è considerato non specifico e solo apparentemente critico.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità e della Critica Argomentata
Questa ordinanza è un monito importante sull’approccio da tenere nel redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice d’appello; è necessario costruire un’argomentazione giuridica che demolisca, punto per punto, il ragionamento della sentenza impugnata. La mera ripetizione di doglianze già espresse è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’ulteriore addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La specificità e la capacità di critica argomentata sono, dunque, i pilastri imprescindibili per un efficace esercizio del diritto di difesa nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che venisse riconosciuto il concorso tra furto tentato e minaccia, o al massimo la fattispecie di rapina tentata, invece della qualificazione confermata nei gradi di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa emersa nel proporre un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OROTELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso che lamentano l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato dovendosi riconosc:ere il concorso tra furto tentato e minaccia, o comunque la fattispecie di rapina tentata, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata dove si è fatta corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
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