Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa gli Appelli Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che si limita a riproporre censure già vagliate e disattese, senza sollevare nuove questioni di diritto. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le implicazioni pratiche.
Il Contesto Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. La ricorrente era stata condannata per un reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa ha sollevato diverse questioni, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato alcuni aspetti cruciali.
Le Doglianze della Difesa
Nello specifico, la ricorrente lamentava due principali omissioni da parte della Corte d’Appello:
1. Il mancato riconoscimento di cause di giustificazione, quali lo stato di necessità (art. 54 c.p.) o l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
Questi argomenti erano stati presentati come vizi della sentenza impugnata, con la speranza di ottenere un annullamento della condanna.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati “manifestamente infondati”. Il punto centrale della decisione non risiede tanto nel merito delle questioni sollevate, quanto nella modalità con cui sono state presentate. I giudici hanno osservato che le censure proposte non erano altro che una “mera riproduzione” di profili già ampiamente analizzati e respinti dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che la Corte d’Appello aveva già affrontato le medesime argomentazioni, rigettandole con “corretti argomenti giuridici”. Il ricorso, pertanto, non introduceva elementi di novità né evidenziava vizi logico-giuridici nel ragionamento della sentenza impugnata. Si limitava a riproporre la stessa tesi difensiva, sperando in un esito diverso.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti. Un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a ripeterne le doglianze, non adempie a questa funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico-giuridico mirato a censurare specifici errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate. Per evitare un esito di inammissibilità e le relative sanzioni economiche, è indispensabile che l’atto di impugnazione sviluppi critiche nuove e pertinenti, dimostrando perché la decisione dei giudici di merito sarebbe errata.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i suoi motivi sono manifestamente infondati e si limitano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla corte precedente.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti in Cassazione per ottenere una nuova valutazione?
No, la decisione chiarisce che la mera riproduzione di argomenti già disattesi, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non è sufficiente e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il 16/06/1997
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 11674/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferenti al reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51 e 59 cod. pen. ovvero di cui agli artt. 54 e 59 cod. pen. nonché all’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025