Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Nel processo penale, l’impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una situazione in cui l’atto di impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché ciò accade, in particolare quando i motivi del ricorso sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Messina. La Corte d’Appello, successivamente, ha parzialmente riformato la sentenza, riqualificando il reato contestato come fattispecie di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990) e rideterminando la pena. Nonostante la riqualificazione più favorevole, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’accertamento della sua responsabilità penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi del merito delle accuse, ma in un vizio procedurale fondamentale dell’atto di impugnazione stesso. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e puntualmente rigettati dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente ‘copiato e incollato’ le argomentazioni precedenti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso per Cassazione, per essere considerato ‘specifico’, deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dal giudice del grado precedente, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, esso perde la sua specificità e diventa ‘soltanto apparente’.
La Corte richiama esplicitamente una precedente pronuncia (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009), secondo cui un ricorso di questo tipo omette di assolvere la funzione di critica argomentata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono state solo il rigetto della sua istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per presentare un ricorso valido. È indispensabile che l’atto di impugnazione sviluppi una critica puntuale, specifica e argomentata, confrontandosi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare. La semplice riproposizione di vecchi argomenti non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori oneri economici. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che richiede un confronto critico e costruttivo tra le parti e il giudice.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando risulta manifestamente infondato perché consiste in una semplice e letterale reiterazione di motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza offrire una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘soltanto apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo formalmente presentato, non adempie alla sua funzione essenziale di critica ragionata contro la decisione del giudice. È ‘apparente’ perché non si confronta con le motivazioni della sentenza che contesta, ma si limita a riproporre argomenti già disattesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze per il ricorrente sono duplici: in primo luogo, il ricorso non viene esaminato nel merito. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA)
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina con cui COGNOME NOME era stato condannato, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminando di conseguenza la pena.
L’imputato deduce vizio di motivazione in punto di accertamento della responsabilità penale dell’imputato per il reato contestato.
Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pp. 3-4 sent. imp.), dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore