Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza in data 7.3.2023 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 6000 di ammenda.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato dal reato a lui ascritto.
Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la carenza e l’illogicità della sentenza in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto ex art. 131 bis cod.pen.
Con il terzo motivo deduce la carenza e l’illogicità della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quarto motivo deduce la carenza e l’illogicità della sentenza in ordine all’eccessivo trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile perché reitera le censure già proposte in appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua e logica e senza misurarsi con dette statuizioni.
Ed invero, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha chiarito che la presenza del COGNOME vicino alla sua auto, come costata dalla P.G., sia prova adeguata del fatto che lo stesso la stava guidando.
Quanto alla seconda censura, la Corte ha chiarito che si tratta di condotta che si inserisce in un contesto di abitualità.
Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata ha posto in rilievo i precedenti dell’imputato.
Quanto al quarto motivo, la sentenza si diffonde sulle motivazioni poste a base del trattamento sanzionatorio dando conto dei criteri adottati nella commisurazione della pena.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024