Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere i Motivi d’Appello Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre in modo corretto, evitando errori procedurali che possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la semplice riproposizione dei motivi già discussi e rigettati in appello non costituisca un valido argomento per la Suprema Corte, comportando conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato una condanna per il reato previsto dagli articoli 81 e 612 del codice penale (minaccia continuata). L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per Cassazione.
L’argomento principale del ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove non erano state adeguate a fondare una dichiarazione di responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato riguardava un presunto vizio di motivazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha rilevato una criticità fondamentale: le argomentazioni non erano nuove. Si trattava, infatti, di una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto nel precedente grado di giudizio, argomenti che la Corte d’Appello aveva già puntualmente esaminato e disatteso.
Questo approccio rende il ricorso non specifico. Invece di contestare in modo mirato e argomentato le ragioni della decisione d’appello, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse lamentele, trasformando il ricorso in una copia del precedente atto. Un simile comportamento processuale non è ammesso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte, senza sviluppare una critica argomentata contro la decisione di secondo grado, è considerato ‘apparente’ e non specifico.
Citando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che i motivi devono assolvere la ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In mancanza di ciò, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La decisione della Corte è stata quindi netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagare le spese processuali, una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende e il rimborso delle spese legali alla parte civile, liquidate in 1.800 euro oltre accessori.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza in Cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario costruire un ricorso che dialoghi criticamente con le motivazioni del giudice precedente, evidenziandone le specifiche lacune giuridiche o logiche. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati equivale a non presentare alcun motivo valido, con l’inevitabile conseguenza di una declaratoria di inammissibilità e l’addebito di ulteriori spese. La difesa in sede di legittimità richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di formulare censure nuove e pertinenti, pena la definitiva conferma della condanna.
Quando un ricorso per Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presenti, i motivi non svolgono la loro funzione essenziale, ovvero quella di criticare in modo argomentato la decisione impugnata. Si tratta di lamentele generiche o di una mera riproposizione di argomenti già esaminati, che rendono il ricorso privo di un reale contenuto critico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende (nel caso di specie, 3.000 euro) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione (in questo caso, 1.800 euro più accessori).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1226 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1226 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna che ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81, 612 cod. pen.;
Lette le conclusioni unitamente alla nota spese, pervenute in data 7 novembre 2025, a firma del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, per la parte civile.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per come ricostruibile d’al quadro probatorio – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 3/12/2025