Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Linea Dura Contro gli Appelli Ripetitivi
L’ordinanza n. 22480 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una mera ripetizione dei motivi già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso specifico riguarda un appello basato sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo essere stato condannato, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo del ricorso era la presunta violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati di particolare tenuità. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta rientrasse in questa fattispecie, chiedendo quindi l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono essenziali per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione. La Corte ha evidenziato due ragioni principali:
1. Mera Ripetizione dei Motivi: Il ricorso è stato definito come una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate in appello. In altre parole, il ricorrente non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. Un ricorso in Cassazione deve, invece, individuare e contestare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente, non può essere un semplice replay del secondo grado.
2. Esclusione dell’Occasionalità della Condotta: La Corte di merito aveva già correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi sui “plurimi precedenti penali” a carico dell’imputato. La norma, infatti, richiede che la condotta non sia abituale. La presenza di precedenti penali è un elemento che il giudice può e deve valutare per escludere l’occasionalità del comportamento, rendendo inapplicabile il beneficio della non punibilità. Il ricorso non ha saputo confutare efficacemente questa valutazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di utilizzare questo strumento in modo improprio.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
– È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici e critichino puntualmente le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
– Non è sufficiente riproporre le stesse questioni già decise, ma è necessario dimostrare un vizio di legge (violazione o errata applicazione della norma) o un vizio di motivazione (illogica, contraddittoria o assente).
– La presenza di precedenti penali può essere un ostacolo insormontabile per l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto, e tale valutazione, se ben motivata dal giudice di merito, è difficilmente censurabile in Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali del ricorrente nella decisione?
I plurimi precedenti penali del ricorrente sono stati decisivi per escludere il requisito dell’occasionalità della condotta, necessario per poter applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 3 dove si sono valorizzati anche i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente in modo da escludere l’occasionalità della condotta) della sentenza impugnata, dovendosi considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Pre ente