Ricorso Inammissibile: Quando la Querela C’è, l’Appello Non Regge
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso basato su presupposti fattuali errati è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un appello fondato sulla presunta assenza della querela, condizione di procedibilità per il reato contestato. Tuttavia, un’attenta analisi degli atti ha rivelato una realtà ben diversa, portando a una condanna per la ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato su un Presupposto Errato
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa nel 2014 dal Tribunale per il reato di furto pluriaggravato. A distanza di quasi un decennio, l’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo una tesi apparentemente decisiva: l’improcedibilità dell’azione penale a suo carico per difetto di querela. Secondo la difesa, mancava l’atto fondamentale con cui le persone offese avrebbero dovuto chiedere la punizione del colpevole.
Una questione preliminare: la tardività del ricorso
Prima di entrare nel merito, la Corte ha affrontato una questione procedurale interessante. Poiché la sentenza originale del 2014 non era stata redatta con motivazione contestuale, era necessario notificare l’avviso di deposito alle parti per far decorrere i termini per l’impugnazione. La comunicazione presente agli atti riportava una data palesemente errata (28 febbraio 2029), rendendo impossibile per la Corte stabilire con certezza se il ricorso, proposto nel 2023, fosse tardivo. Tuttavia, la manifesta infondatezza del motivo ha permesso di superare questo ostacolo.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’evidenza documentale inconfutabile che smontava completamente la tesi difensiva. Nonostante le difficoltà nel determinare la tempestività dell’appello, la palese inconsistenza del motivo sollevato ha consentito ai giudici di chiudere il caso senza necessità di un’udienza formale, applicando la procedura semplificata prevista dal codice.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e perentoria. La doglianza relativa alla mancanza di querela è stata definita ‘manifestamente infondata’. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, agli atti del processo era presente una querela regolarmente sporta dalle persone offese in data 27 marzo 2012. In tale atto, le vittime avevano chiesto espressamente la ‘punizione dei colpevoli’, soddisfacendo pienamente il requisito di procedibilità richiesto dalla legge.
Questa constatazione ha reso il motivo di ricorso del tutto privo di fondamento. Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che prevede la dichiarazione di inammissibilità per i ricorsi che presentano vizi evidenti. Oltre a respingere l’appello, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni pretestuose e defatigatorie.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: la verifica diligente degli atti processuali è un prerequisito essenziale prima di intraprendere qualsiasi impugnazione. Presentare un ricorso basato su affermazioni fattuali non verificate o facilmente smentibili dalla documentazione processuale non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza comporta, infatti, conseguenze economiche significative per il ricorrente, agendo come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. La giustizia, come dimostra questo caso, si basa su fatti concreti e non su mere supposizioni.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile senza un’udienza formale?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., quando i motivi sono manifestamente infondati, come nel caso in cui la doglianza sia palesemente smentita dagli atti processuali.
Cosa succede se si presenta un ricorso basato sull’errata affermazione che manchi la querela?
Se la Corte accerta che la querela è regolarmente presente agli atti, il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’elemento decisivo che ha reso il ricorso infondato in questo caso?
L’elemento decisivo è stata la presenza agli atti della querela, sporta dalle persone offese il 27 marzo 2012, nella quale veniva espressamente richiesta la ‘punizione dei colpevoli’. Questo documento ha contraddetto in modo inequivocabile il presupposto su cui si basava l’intero ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: IODICE ELVIRA natcy TORRE DEL GRECO il 20/09/1984
avverso la sentenza del 10/01/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato furto pluriaggravato;
Premesso che dagli atti processuali trasmessi a questa Corte non è possibile rilevare la tardività del ricorso proposto nel 2023 rispetto a una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nel 2014, in quanto: la sentenza non è stata redatta con motivazione contestuale, pertanto occorreva notificare alle parti l’avviso di deposito (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 02); la comunicazione in atti reca la data, palesemente errata, del 28 febbraio 2029;
Considerato, in ogni caso, che la doglianza proposta – con cui il ricorrente deduce la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale per difetto di querelaè manifestamente infondata, dato che è in atti la querela sporta dalle persone offese in data 27 marzo 2012 che chiedono espressamente la “punizione dei colpevoli”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024