Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi sono una semplice fotocopia di quelli già respinti in appello. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il loro appello si basava su due argomenti principali: una critica al giudizio di responsabilità penale e la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato, secondo una fattispecie meno grave prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
Le ricorrenti, tramite i loro difensori, avevano presentato anche memorie scritte per insistere sull’ammissibilità e l’accoglimento dei loro ricorsi.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria: entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o la qualificazione del reato), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata la condanna delle ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, le ricorrenti non hanno sollevato nuove questioni di legittimità o criticato specifici errori di diritto della sentenza impugnata; si sono limitate a riproporre le stesse identiche argomentazioni già bocciate nel grado precedente.
La Cassazione ha sottolineato che i ricorsi erano ‘sostanzialmente sovrapponibili’ e non presentavano profili di censura nuovi o diversi. Questo vizio procedurale rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno inoltre affermato che la proposizione di un ricorso con tali palesi difetti non può considerarsi esente da colpa. È proprio questa ‘colpa’ nel determinare la causa di inammissibilità che giustifica l’ulteriore condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che va oltre il semplice rimborso delle spese.
Conclusioni: L’Importanza di Formulare Motivi di Ricorso Specifici e Nuovi
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica di redazione del ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. Per accedere al giudizio della Suprema Corte, è indispensabile formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione) e non limitandosi a ripresentare le stesse difese fattuali. Un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi o specifici profili di critica giuridica alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la proposizione del ricorso è stata ritenuta colpevole.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso in Cassazione?
Insegna che un ricorso in Cassazione deve contenere motivi di critica specifici e nuovi, che attengano a vizi di legittimità della sentenza precedente. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già discussi e decisi nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NATAL( BRASILE) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME sentenza in epigrafe, lette le memorie presentate dai difensori delle ricorrenti con le quali si è insistit l’ammissibilità dei rispettivi ricorsi;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibile’ perché deducono due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudi di responsabilità e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che le stesse abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.