Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Non è un’occasione per ridiscutere i fatti, ma per contestare l’errata applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello, che confermava la responsabilità penale di un individuo per i reati di tentata rapina in abitazione (artt. 56 e 624-bis c.p.) e di evasione (art. 385 c.p.). Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di appellarsi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
La Difesa e i Motivi del Ricorso
La strategia difensiva in Cassazione si concentrava su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale. In particolare, la difesa chiedeva alla Corte di riqualificare il fatto, originariamente contestato come tentata rapina in abitazione, nel diverso e meno grave reato di danneggiamento (art. 635 c.p.). Inoltre, si invocava il riconoscimento di una causa di non punibilità, sostenendo che l’imputato avesse volontariamente desistito dall’azione criminosa.
La Decisione della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano rigorosamente l’ambito del giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato come il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità per diverse ragioni concorrenti.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali. In primo luogo, il ricorso è stato considerato meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove riproporre le stesse argomentazioni già vagliate.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato aspecifico. Ciò significa che non conteneva una critica puntuale e circostanziata delle argomentazioni giuridiche presenti nella sentenza impugnata. Invece di contestare specifici passaggi o errori di diritto, il ricorso si limitava a una generica lamentela, senza confrontarsi realmente con la logica della decisione d’appello.
Infine, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse intrinsecamente rivalutativo delle circostanze di fatto. Tentare di ottenere una riqualificazione del reato basandosi su una diversa interpretazione degli eventi è un’operazione che riguarda il merito del processo, compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione, in sede di legittimità, si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto, senza poter entrare nel merito dei fatti accertati.
Per questi motivi, il ricorso è stato ritenuto non solo aspecifico ma anche manifestamente infondato, portando alla sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in esame offre una lezione cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere accolto, deve essere un’analisi critica e specifica degli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni difensive né un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La specificità, la pertinenza e la coerenza con i limiti del giudizio di legittimità sono requisiti imprescindibili, la cui assenza conduce, come in questo caso, a un ricorso inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva censure già esaminate e respinte dal giudice precedente, era generico, non criticava specificamente le motivazioni della sentenza impugnata e tentava di ottenere un nuovo esame dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che i motivi di ricorso non sono dettagliati e precisi nell’indicare l’errore di diritto commesso dalla corte precedente, ma si limitano a contestazioni vaghe e generiche che non si confrontano direttamente con le argomentazioni della sentenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31356 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31356 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN DONATO MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 56/624-bis e 385 c.p.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea applicazione degli artt. 56 e 624 bis c.p., invocando, in particolare, la riqualificazione del fatto nel diverso reato di cui all’art. 635 c.p., pre riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 56, co. 3 c.p., non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivalutativi delle circostanze di fatto e non scanditi da specifica critica del argomentazioni a base della sentenza impugnata; in altri termini, il motivo in questione non si confronta con la motivazione della sentenza (si veda in particolare pag. 7) ed è per questo anche aspecifico, oltre che in fatto e manifestamente infondato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. b1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente