Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valutata nel merito, deve essere specifica e non limitarsi a formule generiche. Quando un ricorso è vago, il rischio concreto è che venga dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: Un’Impugnazione Contro una Condanna per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, lamentando la mancata assoluzione per insufficienza di prove riguardo la sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna di secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione non entrava nel dettaglio delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, né contestava specificamente gli elementi probatori su cui si fondava la condanna.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha immediatamente ritenuto non meritevole di accoglimento, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato, definito come un “mero enunciato stereotipo”. In pratica, la difesa si era limitata a utilizzare una formula generica e astratta, senza creare un collegamento logico e critico con la sentenza che intendeva impugnare. Un ricorso inammissibile è proprio quello che non riesce a superare questa soglia di specificità.
L’Indeterminatezza della Censura
La Corte ha evidenziato come la censura fosse affetta da “indeterminatezza”. Questo significa che il ricorso non specificava quali parti della motivazione della sentenza d’appello fossero errate, né perché la valutazione delle prove (derivanti dagli atti di indagine) fosse illogica o illegittima. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva ritenuto comprovata la condotta di evasione basandosi su una precisa valutazione di circostanze di fatto. Limitarsi a sostenere la “mancanza di prove” senza confrontarsi con tale valutazione rende l’impugnazione inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se le loro motivazioni siano logiche e coerenti. Per consentire questo controllo, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli errori commessi.
Nel caso specifico, il ricorso non ha adempiuto a questo onere. Era una critica superficiale che non si confrontava con il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per affermare la colpevolezza dell’imputato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa decisione, sebbene sintetica, offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente utilizzare formule standard o lamentare genericamente un’ingiustizia. È indispensabile:
1. Individuare i punti specifici della motivazione che si ritengono errati.
2. Argomentare in modo dettagliato le ragioni della presunta illogicità o violazione di legge.
3. Creare un nesso diretto tra la critica mossa e il contenuto del provvedimento impugnato.
In assenza di questi elementi, il ricorso si espone al serio rischio di essere dichiarato inammissibile, con l’effetto non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua indeterminatezza e genericità. La critica mossa alla sentenza di condanna era un “mero enunciato stereotipo”, privo di un collegamento specifico con le motivazioni della decisione impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è un “mero enunciato stereotipo”?
Significa che la contestazione utilizza una formula generica e astratta, come la semplice affermazione di “mancanza di prove”, senza analizzare e criticare specificamente il ragionamento e le prove su cui il giudice ha fondato la propria decisione di condanna.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4012 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 18/11/1997
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – avente ad oggetto la mancata assoluzione per mancanza delle prove in ordine alla penale responsabilità – è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.