Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Riproduttivi
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di primo o secondo grado. La parte soccombente ha il diritto di presentare un ricorso, ma questo deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a ripetere argomenti già discussi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la decisione della Corte d’Appello di Bologna, che confermava la responsabilità dell’imputato, quest’ultimo decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della sentenza di condanna, contestando il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non aveva i requisiti per essere giudicato.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato ulteriormente sanzionato con il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che il ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali specifici della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese nel grado precedente. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che non contesta specificamente la sentenza impugnata sotto questi profili, ma si limita a ripetere le doglianze precedenti, è considerato privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha inoltre specificato che la condanna alle spese e all’ammenda consegue direttamente alla dichiarazione di inammissibilità, citando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui chi avvia un’impugnazione senza fondamento e con colpa deve farsi carico delle relative conseguenze economiche, per non gravare inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione in Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve evidenziare vizi di legittimità concreti nella decisione impugnata, come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Presentare un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche ulteriori e significative sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di critica già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello, risultando quindi meramente riproduttivo.
Qual era il reato contestato nel procedimento?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3478 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3478 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 c già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territorial vedano le pagine 4 e 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.