Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45953 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 14/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 18/11/2021, del G.u.p. del tribunale di Torino, che lo ave condannato per il reato di tentativo di rapina e per quello di danneggiamento, disponendo l confisca di un bastone.
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen..
Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 cod. pen..
Ciò premesso è inammissibile perché:
3.1. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché reitera le medesime question affrontate e risolte dalla Corte di appello, con motivazione esposta nelle pagine 4-6, che ri di fatto trascurata dal ricorrente.
A fronte di tale evenienza, questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedo appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi st considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 d 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
3.2. A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenzi violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appe e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha rite infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di d vigenti in materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducib censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifes illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivi l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significa probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giung conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore del
probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.