Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
avverso la sentenza in data 24/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TO- sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CALNOME RINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO che, per delega dell’AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 24/03/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 17/02/2021 del Tribunale di Cuneo, che lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall’uso dell’arma.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 187 e 546 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 110, 81 comma secondo, 629 commi primo e secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen..
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha fornito una lettura frammentaria degli elementi probatori e ha ritenuto sussistente la fattispecie delittuosa sulla scorta di un’erronea interpretazione degli elementi indiziari versati in atti.
Rimarca che i giudici della doppia sentenza conforme hanno fotografato un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo.
Aggiunge che la Corte di appello non si confronta con le argomentazioni sviluppate con l’atto di appello, disattese dai giudici con affermazioni meramente assertive
A dimostrazione e a conforto dell’assunto vengono sviluppati temi in relazione all’attendibilità del propalato di COGNOME e al riconoscimento di COGNOME, alla mancata verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla persona offesa, alla valorizzazione dei contenuti di alcune conversazioni telefoniche tra terze persone.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e all’art. 393 cod. pen..
Il motivo si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto, al cui riguardo ricorrente sostiene che nella fattispecie era configurabile il reato di cui all’art. 3 cod. pen..
A tale proposito si assume che la Corte di appello ha escluso che a COGNOME fosse ignota l’inesigibilità del credito, a fronte di elementi di segno contrario, utili a far sorgere il dubbio circa il reale contenuto dei processi psichici COGNOME al momento del fatto.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod, proc. pen. e in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen..
In questo caso si sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato come tentativo, atteso che la condotta di COGNOME era consistita nell’accompagnare COGNOME NOME in occasione della prima visita al bar, quando non vi fu alcuna dazione di denaro.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 629, commi primo e secondo, in riferimento all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen..
In questo caso si sostiene che la stessa Corte ha riconosciuto la mancanza della prova dell’uso dell’arma, tanto che a COGNOME NOME non è stato contestato il reato di detenzione di un’arma.
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 63 e 133 cod. pen..
Secondo il ricorrente il trattamento sanzionatorio non è congruamente motivato e inoltre non è stata fatta corretta applicazione dell’art. 63 cod. pen. e
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NOME,”..,…..
non si è tenuta in debita considerazione la condotta processuale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso si presentano come mere argomentazioni di merito sui punti affrontati e risolti dalla Corte di appello, che:
ha spiegato che l’individuazione fotografica e il riconoscimento personale costituiscono prove atipiche che possono essere valorizzate in dibattimento grazie alle dichiarazioni rese dal testimone, così correttamente richiamando il principio di diritto a mente del quale «l’individuazione in dibattimento dell’autore del reato costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi si dica certo della identificazione», (Sez. 6, Sentenza n. 28972 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 257393 – 01).
ha rimarcato l’attendibilità di COGNOME, le cui dichiarazioni hanno trovato plurimi riscontri oggettivi, come l’assegno da lui emesso in favore di COGNOME, le circostanze dell’arresto di quest’ultimo, i dialoghi intercettati. La Corte ha altre lungamente spiegato come alcune incertezze e imprecisioni dovessero considerarsi recessive rispetto al complessivo andamento dell’esame dibattimentale di COGNOME, dal quale emergeva la coerenza e costanza del suo dichiarato e, con esse, la sua credibilità e l’attendibilità delle sue dichiarazioni;
ha negato la riconducibilità del fatto all’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen in quanto la somma in contestazione non era esigibile al momento in cui essa veniva pretesa, così che il suo pagamento non era azionabile in giudizio, con la conseguente mancanza di un requisito essenziale ai fini della configurazione del reato di ragion fattasi. Ha precisato che non poteva ritenersi che COGNOME versasse in errore scusabile;
ha evidenziato come l’intervento di COGNOME NOME si fosse inserito nella catena causale in maniera determinante, con la realizzazione delle condotte di maggiore gravità, alle quali si innestavano le successive minacce di COGNOME NOME, così che non si aveva soluzione di continuità nella sequela di minacce volte alla costrizione della vittima. Così escludendosi che COGNOME NOME potesse essere ritenuto responsabile di un tentativo di estorsione, sulla base di un inammissibile frazionamento della condotta che, invece, va considerata unitariamente, in quanto tutte finalizzate al comune obiettivo di costringere la vittima del reato;
ha confermato la sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma osservando che la minaccia alla persona offesa di infilare una pistola in bocca era accompagnata dal gesto di alzare il giubbotto per ostentare la presenza di un oggetto metallico, con l’evidente intento di mostrare la presenza dell’arma.
La motivazione si mostra così conforme all’insegnamento di questa Corte,
secondo cui «in tema di estorsione, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli», (Sez. 2, Sentenza n. 25902 del 24/06/2008, COGNOME Luca, Rv. 240632 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 7754 del 21/01/2021, NOME., Rv. 281006 – 02). La mancata contestazione della detenzione dell’arma non interferisce con la validità di tale principio e della sua aderenza al fatto;
ha negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando come non fossero elementi positivamente valutabili ed escludendo tale valenza a quanto evidenziato dalla difesa; ha confermato la pena valorizzando i plurimi reati commessi da COGNOME prima e dopo i fatti in esame e rilevando che la pena inflitta era pari al minimo edittale.
A fronte di tale puntuale ed esaustivo apparato argomentativo, le doglianze articolate nel ricorso, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Si rinvengono, così, plurime ragioni d’inammissibilità.
2.1. Vale anzitutto ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della vale probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
2.2. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto anche tale deduzione si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione
difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
Tanto più alla luce di quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha spiegato che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, DATA_NASCITA).
Un’ulteriore ragione d’inammissibilità colpisce la censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 63 cod. pen., al cui proposito non si rinviene alcuna specifica censura nell’atto di appello, con conseguente interruzione della catena devo lutiva.
A fronte di tale evenienza va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME, Rv. 274346).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2024