Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivalutare le Prove
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a sollecitare una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la solidità richiesta all’apparato probatorio per giungere a una condanna.
I Fatti del Caso: Rapina, un Sosia e la Prova Schiacciante
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata in concorso. La Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado, basando la colpevolezza dell’imputato su un solido quadro probatorio. Gli elementi a carico erano molteplici e convergenti: la confessione resa dall’imputato stesso e confermata in diverse sedi, le dichiarazioni accusatorie di un complice e un elemento peculiare che ha rafforzato l’impianto accusatorio.
L’imputato aveva un fratello gemello, la cui posizione era stata chiarita grazie a un alibi di ferro, confermato da un testimone. Proprio questo alibi, escludendo la colpevolezza del gemello, finiva per corroborare indirettamente le accuse verso il ricorrente, data la loro forte somiglianza. Tale somiglianza era stata anche la ragione, secondo i giudici di merito, per cui la persona offesa non era riuscita a riconoscere con certezza l’autore del reato. La difesa, tuttavia, ha contestato questa ricostruzione, portando la questione dinanzi alla Corte Suprema.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le censure mosse dalla difesa non facessero altro che riproporre questioni già ampiamente scrutinate e risolte dalla Corte di Appello. Il tentativo del ricorrente era quello di ottenere una riconsiderazione del materiale probatorio, un’operazione che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte: Il Limite alla Valutazione delle Prove
La motivazione della decisione si fonda su un pilastro del processo penale. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riaprire i fatti. Il suo compito, in sede di legittimità, è verificare che il “percorso motivazionale” seguito dai giudici di merito sia esente da vizi logici manifesti o da errori nell’applicazione della legge. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva costruito una motivazione coerente e priva di aporie, saldando insieme la confessione, le dichiarazioni del complice e l’elemento logico derivante dall’alibi del fratello gemello. La questione del mancato riconoscimento da parte della vittima era stata logicamente superata proprio in virtù della eccezionale somiglianza tra i due fratelli. Di fronte a una trama giustificativa così solida, la richiesta della difesa di una diversa lettura delle prove si configura come una mera sollecitazione a un nuovo giudizio di fatto, inammissibile in questa sede.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che un ricorso per cassazione, per avere speranze di successo, deve concentrarsi sulla denuncia di vizi specifici della sentenza impugnata, come un’evidente illogicità nella motivazione o una palese violazione di legge. Non è sufficiente contestare la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito proponendo una propria, alternativa, interpretazione delle risultanze processuali. La valutazione del compendio probatorio è prerogativa esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Salvo casi di travisamento della prova o di palese illogicità del ragionamento, la ricostruzione dei fatti operata in appello diventa definitiva. L’esito, in questo caso, è stato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della definitività della sua condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha sollevato vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifesta della motivazione), ma ha richiesto una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Come hanno giustificato i giudici la condanna nonostante il mancato riconoscimento da parte della vittima?
I giudici di merito hanno ritenuto che il mancato riconoscimento fosse giustificato dalla forte somiglianza tra l’imputato e il suo fratello gemello. Questa spiegazione è stata considerata logica e non sufficiente a scardinare il solido quadro probatorio costituito dalla confessione, dalle dichiarazioni del complice e da altri elementi.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna della Corte di Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2408 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2408 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13/1:2/2022
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2015, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delit di rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Le censure formulate dal difensore in punto di valutazione della prova reiterano rilie che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale esente da manifeste illogicità. Invero, i giudici d’appello hanno evidenziato che nei confro del ricorrente militano la confessione resa e confermata in più sedi, le dichiarazi eteroaccusatorie del complice, COGNOME NOMENOME NOMENOMEalibi del fratello gemello NOMENOME riscontr dalla testimonianza di COGNOME NOMENOME NOME al mancato riconoscimento ad opera della p.o., la sentenza impugnata ha sottolineato la forte somiglianza tra i due fratelli e ha motivatament escluso che detto dato risulti idoneo a scardinare l’apparato probatorio su cui si fonda pronunzia di responsabilità del ricorrente.
La difesa sollecita una rivalutazione delle risultanze acquisite preclusa in sede legittimità a fronte di una trama giustificativa priva cli aporie e decisive criticità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente-