Ricorso inammissibile: quando il rito abbreviato sana i vizi processuali
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito importanti principi di diritto processuale penale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione offre spunti fondamentali su due aspetti cruciali: l’effetto sanante del rito abbreviato sulle nullità procedurali e i limiti entro cui è possibile contestare il vizio di motivazione di una sentenza. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di un imputato per i reati di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 c.p.). Ritenendo la sentenza d’appello errata, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si fondava essenzialmente su due censure:
1. Violazione della legge processuale: Il ricorrente lamentava un’irregolarità nell’acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, sostenendo che ciò costituisse una violazione di norme procedurali.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo contestava la logicità della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, ritenendola manifestamente illogica e contraddittoria.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza l’intero ricorso inammissibile. La decisione si articola su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
L’Effetto Sanante del Rito Abbreviato
In relazione alla presunta violazione processuale, i giudici hanno sottolineato come tale doglianza fosse infondata. La presunta irregolarità, infatti, rientrava nella categoria delle cosiddette “nullità a regime intermedio”. La Corte ha chiarito che la scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato ha avuto un effetto sanante su tale vizio. Scegliendo questo rito speciale, l’imputato accetta che il processo venga deciso sulla base degli atti raccolti durante le indagini preliminari, rinunciando implicitamente a sollevare eccezioni su eventuali nullità non assolute verificatesi in quella fase.
I Limiti del Vizio di Motivazione
Anche il secondo motivo è stato respinto con nettezza. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., non è una qualsiasi illogicità, ma solo quella che emerge palesemente dal testo della sentenza, per un contrasto insanabile tra le argomentazioni o tra queste e le massime di esperienza. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio di questo tipo. Le critiche del ricorrente, in realtà, si traducevano in una richiesta di rilettura delle prove e di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella manifesta infondatezza di entrambe le censure proposte dal ricorrente. Per la Corte, il primo motivo si scontrava con un principio consolidato del diritto processuale: la scelta del rito abbreviato comporta l’accettazione degli atti di indagine e sana le nullità a regime intermedio. Pertanto, lamentare un vizio procedurale dopo aver scelto tale rito è una contestazione priva di fondamento giuridico. Per quanto riguarda il secondo motivo, la motivazione della Cassazione è altrettanto chiara: il controllo di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente non ha evidenziato una contraddizione logica interna alla sentenza, ma ha semplicemente proposto una propria interpretazione dei fatti, diversa da quella dei giudici di merito. Tale approccio non rientra nei ristretti limiti del sindacato della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza due principi fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, la scelta di un rito processuale come quello abbreviato è una decisione strategica con conseguenze significative e irreversibili, tra cui la rinuncia a far valere determinate eccezioni procedurali. In secondo luogo, per contestare con successo la motivazione di una sentenza in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione del giudice, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto che emerge direttamente dal testo del provvedimento. La declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, funge da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
La scelta del rito abbreviato può sanare un errore procedurale avvenuto in precedenza?
Sì, secondo questa ordinanza, la scelta del rito abbreviato ha sanato la nullità a regime intermedio denunciata dal ricorrente. Questo perché tale rito implica l’accettazione dello stato degli atti su cui il giudice deciderà.
Quando un ricorso per vizio di motivazione viene considerato manifestamente infondato?
Un ricorso basato sul vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la critica non evidenzia un palese contrasto tra il ragionamento della sentenza e le massime di esperienza o altre parti del provvedimento, ma si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo specifico caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME CUI 04BNODE ) nato il 01/01/1987
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 624 bis,495 e 707 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale processuale in riferimento all’acquisizione e/o assunzione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla spiegazione data nella sentenza impugnata nella pagina n. 6 (trattandosi di nullità a regime intermedio, la scelta del rito abbreviato ha sanato la stessa).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, dove si contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co igliei ìe e tensore GLYPH
Il GLYPH esidente