Ricorso inammissibile: la scelta del rito processuale è decisiva
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, le conseguenze per l’imputato sono definitive. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti dell’impugnazione, soprattutto in relazione alle scelte processuali compiute in primo grado, come quella tra rito abbreviato condizionato e rito abbreviato “secco”. Questo caso offre uno spaccato dettagliato delle ragioni che possono portare alla chiusura definitiva di un procedimento, evidenziando l’importanza di una strategia difensiva precisa e puntuale fin dalle prime fasi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Le accuse a suo carico includevano resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione del codice antimafia. In primo grado, l’imputato aveva inizialmente richiesto un rito abbreviato condizionato all’acquisizione di determinate prove. A seguito del rigetto di tale richiesta, aveva optato per un rito abbreviato non condizionato, detto anche “secco”.
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione articolando diversi motivi, tra cui la contestazione del rigetto del rito condizionato, la presunta erronea valutazione della sua responsabilità per il reato di resistenza, e difetti di motivazione riguardo alle lesioni e alla violazione del codice antimafia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su una serie di principi procedurali e di merito consolidati. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando manifestamente infondati, generici o meramente ripetitivi di questioni già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di merito.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha dettagliatamente spiegato le ragioni dell’inammissibilità per ciascuno dei cinque motivi sollevati:
1. Scelta del Rito Abbreviato: Il primo motivo, relativo al rigetto del rito abbreviato condizionato, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se l’imputato, dopo il rigetto della richiesta di rito condizionato, opta per il rito abbreviato “secco”, accetta di essere giudicato allo stato degli atti e perde la possibilità di contestare in seguito la decisione del giudice sul rito. L’impugnazione, inoltre, non aveva criticato in modo specifico la mancata attivazione dei poteri officiosi da parte della Corte d’Appello per acquisire quelle prove.
2. Resistenza a Pubblico Ufficiale: Il secondo motivo è stato giudicato inadeguato. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti e invocava una causa di giustificazione (la reazione a un atto arbitrario), ma secondo la Corte lo faceva sulla base di elementi irrilevanti o già correttamente valutati dai giudici di merito, la cui motivazione è stata considerata logica e priva di vizi.
3. Violazione Codice Antimafia: Il terzo motivo è stato considerato una mera replica di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridicamente corretti e coerenti.
4. Lesioni e Genericità: Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. La difesa lamentava un difetto di motivazione riguardo alle lesioni, senza però specificare quali fossero le argomentazioni presentate in appello che la Corte territoriale avrebbe ignorato.
5. Motivo Ripetitivo: L’ultimo motivo è stato liquidato come una semplice ripetizione di doglianze già esposte e respinte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza alcuni principi cardine del processo penale. In primo luogo, sottolinea l’importanza strategica delle scelte processuali: la decisione di procedere con un rito abbreviato non condizionato ha effetti preclusivi che non possono essere aggirati in sede di impugnazione. In secondo luogo, evidenzia come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivi generici, ripetitivi o che mirano a una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Per una difesa efficace, è essenziale formulare censure specifiche, puntuali e pertinenti, che attacchino i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già respinte.
Se un giudice respinge la richiesta di rito abbreviato condizionato e l’imputato sceglie il rito abbreviato “secco”, può contestare quella decisione in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’opzione per il rito abbreviato “secco” successiva al rigetto di quello condizionato equivale a una rinuncia a contestare la decisione del giudice, precludendo la possibilità di sollevare la questione nelle fasi successive del giudizio.
Perché il motivo di ricorso sulla resistenza a pubblico ufficiale è stato respinto?
È stato respinto perché contrastava in modo inadeguato il giudizio di responsabilità formulato dai giudici di merito, basandosi su elementi irrilevanti (come il comportamento della sorella dell’imputato) o già sconfessati dalla Corte d’Appello, la cui motivazione è stata ritenuta immune da censure e logica.
Quali sono le principali cause che rendono un ricorso in Cassazione inammissibile secondo questa ordinanza?
Le principali cause sono: la presentazione di motivi non consentiti dalla legge, la manifesta infondatezza delle argomentazioni, la genericità delle censure (che non specificano quali punti dell’appello sarebbero stati ignorati) e la semplice riproposizione di questioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47391 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANTA NOME VILLARMOSA il 12/10/1955
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto
è manifestamente infondato sia perché non tiene conto del fatto che all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato risulta preclusa la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo “in limine litis”, ai sensi dell’ad. 438, comma 6, cod. proc. pen., d richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative, sia per l’impugnazione non attinge in modo specifico e puntuale la decisione gravata per non avere la Corte di appello attivato i poteri officiosi ex ad 603 comma 3 cpp acquisendo le prove cu risultava condizionata in origine la richiesta di abbreviato secondo il parametro di giudizio d indispensabilità della relativa decisione ivi sancito, precisando anche i termini di una appos sollecitazione in tal senso prospettata nel corso dell’appello, solo laconicamente richiamata;
il secondo contrasta del tutto inadeguatamente il giudizio di responsabilità per la contesta resistenza, puntualmente riscontrata, con motivazione di merito immune da censure, nei suoi presupposti costitutivi, anche soggettivi, alla luce della situazione in fatto immediatame disvelata dalla coerente ricostruzione operata dai giudici del merito e rivendica, in term parimenti infondati, l’applicabilità alla specie della scriminante di cui all’ad 393 bis-cp fon la censura su elementi inconferenti dal punto di vista logico ( l’atteggiamento tenuto dalla sor dell’imputato a difesa di quest’ultimo) o sconfessati sul piano valutativo dalla Corte del me con indicazioni argomentative non contrastate dal ricorso e comunque ineccepibili ( le lesion riportate da Notaro, pienamente coerenti con le modalità operative degli agenti descritte dall due sentenze di merito nel procedere alla immobilizzazione del ricorrente in termini all’evidenz compatibili con il legittimo esercizio della funzione);
il terzo motivo è manifestamente infondato perchè replica censure riferite al capo 3 gi adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche con riguardo ai profili oggettivi soggettivi della dedotta violazione dell’ad 75 del codice antimafia;
il quarto è inammissibile perché generico in quanto lamenta un asserito difetto d motivazione quanto al capo inerente alle lesioni, trascurando di precisare il tenore del doglianze, assertivamente pretermesse, prospettate dall’appello sia di confrontarsi con congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato spesa sul punto;
il quinto ribadisce asseriti difetti di motivazione già smentiti disattendendo la prima quarta doglianza;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 61.6 c proc. pen.
I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.