Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTE SAN PIETRO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO,, che ha insistito per l’accoglimento de ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che il 26 ottobre 2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso suoi confronti dal Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all’art. 628, comma 1 e 3 n. ed alla contravvenzione di cui agli artt. 81, 61 n. 2 c.p. e 4 LI n. 110 del 1975, con la conse condanna alla pena ritenuta di giustizia.
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell’art. 23 del dl. n. del 2020, disciplinante lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitar la diffusione del virus Covid-19, per avere la Corte di appello ritenuto infondata l’ecce sollevata dalla difesa con le proprie conclusioni scritte con le quali aveva evidenziato c conclusioni del pubblico ministero, pur tempestivCOGNOME depositate in data 15 ottobre 2022, erano state inviate tramite PEC al difensore solo in data 17 ottobre 2022, ovvero ben due giorni dopo loro deposito presso la cancelleria, con ciò contravvenendosi al requisito della immediatezz previsto dalla norma dell’art. 23 del dl. n. 149 del 2020.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del COGNOME ha dedotto la mancanz contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto provato l’utilizzo di un coltello da parte del r nel corso dell’azione criminosa, sebbene il testimone COGNOMECOGNOME COGNOME ai fatti, avesse dichia di non aver visto alcun coltello in mano al COGNOMECOGNOME
2.Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procur Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, con memoria di replica in data 8/11/2023 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestCOGNOME infondati o comunque non consentiti nella COGNOME sede.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestCOGNOME infondato, in cuanto, per giurispruden costante, nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale p contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procurator generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esi giudice dall’obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/C4/2021, Rv. 281694).
Nel caso in esame, peraltro, il deposito delle conclusioni del P.G. è stato anche tempestivo, il ricorrente si duole soltanto che queste non sono state trasmesse ”immediatCOGNOME” per vi telematica alla difesa, bensì dopo due giorni, tanto che la difesa ha tempestivCOGNOME depositato proprie conclusioni scritte.
Il ricorrente, nella memoria di replica alle conclusioni del P.G., assume che “tale circost non può di per sé escludere l’evidente pregiudizio difensivo procurato all’imputato, pera tempestivCOGNOME eccepito in occasione di dette conclusioni”, ma non ha mai specificato quale possa essere stato il pregiudizio difensivo subito, riferendosi genericCOGNOME ad una “ingiustifica compromissione del diritto di difesa dell’imputato, verificatosi a causa dell’erosione del perio tempo minimo necessario per valutare e contraddire le conclusioni della pubblica accusa”: tal assunto non trova conforto in atti, atteso che la difesa poteva presentare le proprie conclus entro il quinto giorno antecedente l’udienza e le ha presentate, invece, il 18 ottobre 2022,
otto giorni prima dell’udienza. COGNOME Le argomentazioni difensive, pertanto, oltre che manifestCOGNOME infondate sono anche generiche.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto provato il porto del coltello da parte da parte del rico sulla base delle dichiarazioni della persona offesa COGNOMECOGNOMECOGNOME e motivatamen ritenute “pienCOGNOME credibili” – elemento di per sé sufficiente a fondare un giudizio di pe colpevolezza – oltre che riscontrate, nella sostanza, dalle dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME alla scena. L’assunto del ricorrente, nella memoria di replica, secondo cui il t avrebbe potuto vedere il coltello, ove esistente, quando il COGNOME aveva aperto il cofano d sua autovettura per prelevarlo, costituisce una mera argomentazione in fatto, non ammissibile nel giudizio di cassazione, né il ricorso si confronta con la frase del ricorrente ripor sentenza: “o mi dai i soldi o ti ammazzo come un maiale”
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che si determina equitativCOGNOME in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Motivazione semplificata.
La Presidente
Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore