Ricorso Inammissibile per Rissa: Quando i Motivi di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza n. 714/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso nel giudizio di legittimità. In questo articolo, analizzeremo come la Suprema Corte ha gestito un ricorso inammissibile per rissa aggravata, chiarendo perché la riproposizione di questioni di fatto non può trovare accoglimento in questa sede. La decisione evidenzia la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti, e quello di legittimità, dove si valuta solo la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello di Milano per diversi reati, tra cui rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ritenendo ingiusta la sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove che avevano portato alla condanna. In particolare, la ricorrente sosteneva una diversa finalità del suo intervento nei fatti e contestava la sussistenza dell’aggravante, oltre a sollevare una questione sull’assorbimento del reato di lesioni in quello di rissa aggravata.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Rissa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. Oltre a ciò, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni alla base di una pronuncia così netta sono chiaramente esplicitate dalla Corte e rappresentano un vademecum per chiunque intenda adire la Suprema Corte. I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile per tre ragioni principali.
1. Motivi Costituiti da Doglianze di Fatto
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure sollevate. Il ricorso si concentrava sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, chiedendo di fatto alla Cassazione di effettuare un nuovo giudizio di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di fatto. Il suo compito non è stabilire come sono andate le cose, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Proporre mere “doglianze in punto di fatto” è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
2. Genericità e Ripetitività dei Motivi
La Corte ha inoltre evidenziato come i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte, ma deve individuare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata.
3. Manifesta Infondatezza della Questione di Diritto
Anche l’unica questione prettamente giuridica sollevata – quella relativa all’assorbimento delle lesioni nel reato di rissa aggravata – è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. Sez. 1, n. 30215/2016 e Cass. Sez. U, n. 38402/2021) che chiarisce come i due reati possano concorrere, respingendo la tesi difensiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione, e non un terzo tentativo di ottenere una valutazione dei fatti più favorevole. Presentare un ricorso inammissibile per rissa o per qualsiasi altro reato basato su argomenti di merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: prima di impugnare una sentenza in Cassazione, è fondamentale un’analisi rigorosa per verificare la sussistenza di validi motivi di diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da mere doglianze di fatto, generici, meramente riproduttivi di censure già respinte in appello e, per la parte relativa a questioni di diritto, manifestamente infondati.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza non riguardavano errori nell’applicazione della legge, ma contestavano la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non può essere oggetto del giudizio della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 16/06/1992
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fat generiche (quanto alla ricostruzione dei fatti) e meramente riproduttive di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9-10, sulla rite responsabilità della ricorrente per il reato di rissa aggravata e per i r resistenza a p.u. e lesioni, dove la Corte di appello ha indicato le prove a carico e disatteso la tesi difensiva sulla finalità dell’intervento, nonché riba natura oggettiva dell’aggravante contestata) e comunque manifestamente infondate (quanto all’assorbimento delle lesioni nel delitto di rissa aggravata, tra tante, Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, Rv. 267224; Sez. U, n. 38402 de 15/07/2021, Magistri, in motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/1112023.