Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6368 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6368 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 cod. pe considerato che l’unico motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penal segnatamente dell’art. 588, comma 1, cod. pen., e il vizio di motivazione – è manifestament infondato e privo di specificità in quanto il provvedimento di secondo grado conti un’argomentazione adeguata alle doglianze contenute nell’atto di appello, relati all’attribuzione del fatto a più di due persone e incentrate sulla deposizione del solo COGNOME, peraltro richiamata in maniera generica, nonché sull’altrettanto generico riferim al contenuto delle immagini, qui reiterato, inidoneo a confutare quanto già esposto dal pri Giudice anche alla luce della diretta indicazione di quanto tratto dal medesimo filmato; il che può costituire un’effettiva critica nei confronti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 87 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 2675 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.