Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi Non Paga in Cassazione
Quando si decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cruciale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere argomentazioni già bocciate in appello, non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso: La Detenzione di Segni Distintivi
Il caso nasce dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado che in appello, per il reato previsto dall’art. 497-ter del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile per la detenzione di segni distintivi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, pur non facendo parte del corpo. Questa condotta integra un reato specifico volto a tutelare la pubblica fede e l’affidabilità dei simboli che rappresentano le forze dell’ordine.
L’Impugnazione in Cassazione
Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le circostanze.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi profili di illegittimità o critiche specifiche alla logica della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre la stessa difesa, sperando in un esito diverso.
La Funzione del Ricorso per Cassazione
La Cassazione ha ricordato che il ricorso non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo, i motivi devono essere ‘specifici’, ovvero devono attaccare in modo mirato e argomentato le parti della sentenza che si ritengono errate. Un motivo ‘apparente’, che si limita a enunciare un dissenso generico o a ripetere vecchie tesi, non assolve a questa funzione e rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la sentenza d’appello aveva già chiarito in modo esaustivo perché le argomentazioni della difesa non erano fondate. I giudici di merito avevano evidenziato come gli elementi costitutivi del reato fossero pienamente presenti: la detenzione dei segni distintivi e il fatto che l’imputato non appartenesse all’Arma. Il ricorso in Cassazione ometteva completamente di confrontarsi con questa motivazione, fallendo nel suo obiettivo primario di critica argomentata. Questa mancanza di specificità ha trasformato il ricorso in un atto processuale inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito pratico: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro. Un esito che sottolinea l’importanza di un approccio strategico e tecnicamente rigoroso nell’affrontare l’ultimo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, omettendo di formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Un motivo è considerato ‘apparente’ quando, pur essendo formalmente presentato, non assolve alla sua funzione tipica di critica argomentata, ma si limita a riproporre questioni già esaminate, risultando così generico e non idoneo a contestare efficacemente la logica della decisione del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31487 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 30.10.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 479-ter cod. Pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 546, lett. e) cod. proc. pen. e 497-ter cod. p è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (avendo la sentenza impugnata già argomentato rispetto alle circostanze evidenziate in ricorso, cfr. pagg. 2 e 3 della senten impugnata che evidenziano come ciò che rilevi sia la detenzione di segni distintivi dell’RAGIONE_SOCIALE e il non essere appartenente all’RAGIONE_SOCIALE);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.