Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
NOME NOME, nate a Ozieri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente – quanto alla pena che diminuiva – la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 18 dicembre 2019, che aveva
condannato, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per una serie di reati-fine di cui all’art. 73, stesso t.u.
In appello gli imputati rinunciavano ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena (salvo il COGNOME che non rinunciava al motivo sulla diversa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso personale di COGNOME.
2.1.1. Pena eccessiva e ingiusta (non avendo preso parte ad alcuna associazione). Non sono state considerate le dichiarazioni rese al P.M.
2.2. Ricorsi di COGNOME (AVV_NOTAIO) e di COGNOME (AVV_NOTAIO).
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.
La sentenza è motivata in modo carente, facendo soltanto riferimento alla sentenza di primo grado e non fornendo adeguata motivazione a sostegno della propria decisione (anche per la giustificazione della pena base edittale determinata dal primo giudice) e non considerando le censure difensive.
E’ stato violato pertanto l’art. 111 Cost. come anche l’art. 192 cod. proc. pen. 2.3. Ricorso di COGNOME (AVV_NOTAIO).
2.3.1. Vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed in particolare degli aumenti a titolo di continuazione.
La sentenza impugnata non ha motivato sulla pena rideterminata e in particolare sui severi aumenti apportati a titolo di continuazione (dei quali non è dato comprenderne l’entità per ciascuno dei reati).
Si richiama tal riguardo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021.
2.3.2. Vizio di motivazione in relazione all’esclusione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
L’imputato non ha commesso il reato associativo (non vi è prova dell’adesione ad alcun sodalizio e del dolo): ha preso parte soltanto a tre viaggi rispetto ai diciassette contestati alla presunta associazione; non ci sono prove a dimostrazione del dolo.
La Corte di appello aveva a disposizione tutti gli elementi per pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.3.3. Vizio di motivazione in relazione all’esclusione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per il reato B9) e al correlato aumento della pena ex art. 81 cod. pen.
L’imputato non ha commesso il reato in esame: non ha partecipato al viaggio e nessuna prova lo ricollega a tale fatto. Non si comprende perché la Corte di appello abbia disposto l’aumento a titolo di continuazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale e la difesa di COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorso sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorso di COGNOME è stato proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l’impugnazione sia sottoscritta da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto.
I motivi di ricorso proposti da COGNOME e COGNOME declinano censure precluse in sede di legittimità e anche generiche, in quanto, da un lato, non si correlano alla rinuncia ai motivi non inerenti alla pena e, dall’altro, con riferimento a quelli relati alla pena, si limitano ad astratte argomentazioni sui doveri del giudice in tema di motivazione, prive di specificità sia rispetto alle questioni devolute (e che non avrebbero ottenuto risposta) sia alle carenze riscontrate.
E’ appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto si deduce nei ricorsi, la sentenza impugnata ha ridotto ad entrambi gli imputati la pena inflitta in primo grado, fornendone adeguata giustificazione.
Anche il ricorso di NOME è aspecifico e declina precluse censure.
4.1. Il primo motivo di ricorso non si correla con i motivi di appello che lamentavano soltanto la “eccessività” della pena come inflitta in primo grado.
Pertanto, esaustivamente la Corte di appello è intervenuta sulla pena così determinata per apportare ad essa le riduzioni sia sulla pena base sia sugli aumenti per la continuazione delle quali forniva puntuale giustificazione.
4.2. Il secondo e terzo motivo sono preclusi, in quanto l’imputato ha rinunciato ai motivi sul merito della responsabilità.
La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina infatti il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati (tra tante, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006). In tal caso il giudice, in particolare, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità del prove perché si deve rapportare l’obbligo della motivazione all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds., Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2024.