Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Ferma la Rilettura delle Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su una richiesta di rivalutazione delle prove, confermando la condanna per falsa testimonianza emessa dalla Corte d’Appello. Questo caso offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione e sulle conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello di L’Aquila, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi. L’obiettivo era quello di contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una versione alternativa e cercando di minare la valutazione delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati i motivi, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come le censure mosse dal ricorrente non si confrontassero realmente con la logica della sentenza impugnata, ma mirassero a una “non consentita rilettura degli elementi probatori”. In altre parole, l’imputato non ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse violato la legge, ma ha tentato di convincere la Cassazione a riesaminare i fatti e a giungere a una conclusione diversa. Questa operazione è categoricamente esclusa dai poteri della Corte di Cassazione, che svolge unicamente un controllo di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. La Corte sottolinea che la sentenza della Corte d’Appello era fondata su una valutazione globale di tutte le prove acquisite, supportata da un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Un tale impianto logico non può essere messo in discussione in sede di legittimità, a meno che non emergano vizi logici manifesti o errori di diritto, che nel caso di specie non sono stati ravvisati. Il tentativo di prospettare una diversa ricostruzione della vicenda criminosa, senza attaccare la coerenza del ragionamento del giudice di merito, si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge e dell’uniformità dell’interpretazione giuridica. Gli avvocati e le parti processuali devono essere consapevoli che il ricorso può avere successo solo se contesta vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione evidenti) e non se tenta di ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove. L’esito di questo caso serve da monito: un ricorso che non rispetta questi confini è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure del ricorrente miravano a una rilettura non consentita degli elementi probatori e a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nel controllo di legittimità della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un ‘controllo di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme di legge e se la motivazione della loro decisione è logica e priva di contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40848/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto ai due motivi di ricorso, che le censure del ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argonnentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024